Contenzioso

Il termine stragiudizionale rientra nella sospensione emergenziale per Covid-19

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Il termine stragiudiziale di 60 giorni per l'impugnazione dei licenziamenti ricade nella sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, introdotta durante il lockdown dall'articolo 83 del Dl 18/2020 e prorogata dall'articolo 36 del Dl 23/2020 (periodo 9 marzo-11 maggio 2020).

L'articolo 6 della legge 604/1966 prevede che il licenziamento debba essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mentre nel successivo termine di 180 giorni deve essere effettuato, a pena di inefficacia, il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice del lavoro.

Ad avviso del tribunale di Milano (sentenza 5145 del 14 ottobre 2020), poiché i due termini, quello stragiudiziale di 60 giorni e quello giudiziale di 180 giorni, sono tra loro strettamente concatenati e connessi, il periodo di sospensione disposto in via emergenziale per il “compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” si applica anche al termine di 60 giorni per l'opposizione scritta del licenziamento.Il giudice milanese è consapevole della natura indefettibilmente stragiudiziale di questo atto, che si colloca in una fase oggettivamente anteriore agli atti processuali, ma ritiene che la necessità di assicurare “pieno accesso” alla tutela giurisdizionale imponga di ricomprenderlo tra gli atti che beneficiano della sospensione emergenziale.

A presidio di questa conclusione, il Tribunale rileva che la misura della sospensione dei termini è stata introdotta per fronteggiare l'emergenza pandemica e rimuovere gli ostacoli che essa frappone al funzionamento del sistema giustizia. Le disposizioni emergenziali sulla sospensione dei termini vanno lette in questa cornice, come strumenti diretti a salvaguardare sul piano sostanziale la possibilità concreta di tutela dei diritti e di accesso al rimedio giudiziale.

È il contesto pandemico nel quale si colloca la normativa emergenziale, in altre parole, a imporre al giudice di estendere il periodo di sospensione anche al termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento sul piano stragiudiziale. In un contesto che, durante il lockdown della scorsa primavera, si è caratterizzato per la “assoluta paralisi di tutte le attività non essenziali”, la limitazione della sospensione dei termini ai soli atti del processo non appare adeguata e coerente con lo spirito della norma, che è quello di evitare che si produca un impedimento al ricorso alla tutela giudiziale a causa del distanziamento sociale e delle altre misure adottate per contrastare la diffusione del virus.

Deve, pertanto, ritenersi che anche la decorrenza del termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento, benché atto che non ricade nella sfera processuale, ma ricollegato strettamente al susseguente termine di 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale, sia ricompreso nella sospensione dei termini disposta dai decreti emergenziali. In applicazione di questo principio, il giudice milanese ha respinto l'eccezione di decadenza, applicando la sospensione del periodo 9 marzo-11 maggio anche alla lettera di impugnazione del licenziamento.

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