Contenzioso

Antisindacale sospendere chi segnala il non rispetto del protocollo Covid

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

L'utilizzo dell'azione disciplinare e della sospensione cautelare dal servizio per reprimere le segnalazioni reiterate dal rappresentante sindacale interno sul mancato rispetto delle misure aziendali contro il contagio da Covid-19 costituisce condotta antisindacale.

Lo svolgimento di attività sindacale nei luoghi di lavoro appare particolarmente significativa in un momento storico gravido di rischi per la salute generati dalla pandemia, durante il quale «appare quanto mai opportuno non limitare l'operato di coloro che avanzano proposte e formulano critiche». Laddove, pertanto, la sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare non risulti giustificata da effettive esigenze istruttorie sulla consistenza degli addebiti, essa esprime un effetto oggettivamente intimidatorio contro il «lavoratore sindacalista».

Il Tribunale di Milano (decreto del 9 dicembre 2020) ha raggiunto queste conclusioni rimarcando che non è concepibile lo svolgimento dell'attività sindacale da parte del rappresentante interno senza un presidio quotidiano in azienda. Per tale ragione, laddove non risulti adeguatamente sostenuta da esigenze di autotutela datoriale, la misura cautelare della sospensione dal lavoro è effettivamente lesiva delle prerogative di cui sono portatori i rappresentanti sindacali, impedendo la funzione di controllo sul rispetto delle prescrizioni di contrasto alla diffusione del virus.

Il caso sottoposto al tribunale meneghino era relativo all'azione promossa da una sigla sindacale contro la decisione dell’impresa di sospendere cautelarmente il rappresentante sindacale interno, a seguito della pubblicazione sulla stampa nazionale di una intervista in cui il lavoratore manifestava le sue critiche sulla gestione organizzativa delle misure contro il contagio in azienda. In giudizio era emerso che il lavoratore, dopo l'inizio della pandemia, aveva segnalato a più riprese che alcuni dipendenti si spostavano all'interno dei reparti senza indossare i dispositivi di protezione. Ogni volta, il lavoratore si vedeva recapitare una contestazione disciplinare, laddove nei precedenti trent'anni di lavoro presso lo stesso datore il medesimo dipendente aveva ricevuto solo una sanzione conservativa.

In giudizio era anche emerso che durante la sospensione, che il Ccnl applicato ammette nel caso sia necessario approfondire la dinamica dei fatti sul piano disciplinare, non era stata svolta alcuna attività istruttoria. Alla luce di questi riscontri, il giudice ha rimarcato il carattere antisindacale della condotta datoriale, censurando un utilizzo intimidatorio del potere disciplinare per reprimere le ripetute segnalazioni critiche del rappresentante sindacale sul mancato rispetto delle misure aziendali di contrasto alla diffusione del virus. Sono stati ordinati l'immediato ripristino del rapporto di lavoro e l'affissione del provvedimento giudiziario, completo di motivazione, sulle bacheche aziendali e sul sito internet.

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