Contenzioso

Vale la residenza per i contributi del personale di volo

di Matteo Prioschi

Rinvio alla Corte Ue in merito alla normativa da applicare al personale di volo in materia di contributi previdenziali e per l’assicurazione sul lavoro.

Tra una compagnia aerea irlandese e Inps e Inail si sono sviluppati due contenziosi relativi al personale che ha prestato servizio presso gli aeroporti di Bologna e Bergamo in un arco temporale che, sommando le due situazioni, va dal 2006 al 2013. Secondo Inps e Inail l’azienda dovrebbe assicurare i lavoratori applicando la normativa italiana e non quella dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. In primo e secondo grado, sia per quanto riguarda Bergamo che Bologna, i giudici hanno dato ragione alla compagnia aerea.

La Corte di cassazione, nelle ordinanze gemelle 29236 e 29237/2020, parte da quanto stabilisce il regolamento 1408/71 Ce, valido fino al 1° maggio 2010 entrata in vigore del regolamento Ce 883/2004. L’articolo 14, comma 2, lettera a) stabilisce che al personale viaggiante si applichi la legislazione dello Stato del datore di lavoro, ma con due eccezioni: 

se il lavoratore è occupato in una succursale o in una rappresentanza permanente dell’azienda in uno Stato, si applica la legislazione di quest’ultimo Stato;

se il lavoratore è occupato prevalentemente nello Stato in cui risiede, si applica la legislazione di tale Stato, anche se non c’è sede, succursale o rappresentanza permamente dell’azienda.

La Corte d’appello di Brescia ha escluso, sulla base degli approfondimenti svolti, che si possa applicare la prima ipotesi di eccezione, ma la Cassazione vuole valutare se si può applicare l’altra, secondo cui la «persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l’impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio»

Secondo i giudici italiani il luogo prevalente di lavoro è quello in cui avviene l’attività pregnante escludendo quella svolta in aereo.

Far prevalere il criterio del luogo in cui si svolgono gli aspetti essenziali della prestazione lavorativa piuttosto che il luogo in cui ha sede l’azienda «meglio garantisce l’effettivo controllo da parte degli enti preposti sul rispetto delle misure di sicurezza sociale, la loro piena operatività e la migliore fruizione delle prestazioni sociali da parte degli interessati» osservano i giudici.

Obiettivo che, secondo la Suprema corte, si raggiunge se si interpreta la nozione di «persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede» in modo analogo a quanto ha fatto nel 2017 la Corte di giustizia dell’Ue relativamente a «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» (regolamento 44/2001, articolo 19, punto 2, lettera a) in una sentenza che ha coinvolto la stessa compagnia aerea. Di conseguenza è stato sospeso il giudizio e chiesto alla Corte Ue se le due nozioni possono essere interpretate in modo analogo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©