Contenzioso

Legittimo lo stop alla prescrizione

di Giovanni Negri

Lo stop alla prescrizione è legato alla più ampia sospensione dei processi per emergenza Covid. E non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole. Lo puntualizza la Corte costituzionale con la sentenza 278/2020 depositata ieri e scritta da Giovanni Amoroso. Il rispetto del principio di legalità comporta innanzitutto che, come la condotta penalmente sanzionata deve essere definita dalla legge con sufficiente precisione e determinatezza e sarebbe costituzionalmente illegittima la previsione di un reato in termini sostanzialmente indefiniti e generici, nello stesso tempo la fissazione della durata del tempo di prescrizione deve essere sufficientemente determinata.

La regola “tempus regit actum”, osserva la Corte, diventa di stretta applicazione quando riguarda la prescrizione, nel senso che gli atti e le vicende processuali non potrebbero aver mai una proiezione retroattiva quanto all’incidenza indiretta sul tempo di prescrizione dei reati; profilo questo che viene in rilievo anche nel presente giudizio quanto al periodo iniziale della sospensione dei processi penali dal 9 marzo al 17 marzo 2020.

In realtà, però, di retroattività non può parlarsi «perché il rinvio ex lege (e quindi la sospensione temporanea) dei procedimenti e dei processi penali nel (breve) periodo precedente il 17 marzo 2020 e la simmetrica sospensione del termine di prescrizione trovano il loro fondamento normativo nell'articolo 1 del Dl 11/2020, entrato in vigore il 9 marzo 2020, il quale sì non è stato convertito in legge, e anzi prima ancora è stato abrogato dall’articolo 1 della legge 27/2020, ma la stessa disposizione ne ha fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo, unitamente a quelli oggetto del precedente decreto legge 9 del 2020».

C’è continuità normativa, chiarisce la Corte, tra la disposizione (fin quando vigente) del decreto legge 11/2020, che all’articolo 1, comma 3, richiama l’articolo 10 del decreto legge 9/2020 (e quindi anche il suo comma 13 sulla sospensione del corso della prescrizione), e quella di salvezza della legge 27/2020, «sicché il periodo di rinvio (id est sospensione) di procedimenti e processi penali dal 9 al 17 marzo trova il suo fondamento in una norma vigente già alla data iniziale di questo intervallo temporale. Non c’è stata pertanto alcuna sospensione retroattiva del corso della prescrizione come conseguenza della sospensione di procedimenti e processi penali».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©