Contenzioso

Domande Cig al fondo bilaterale dell’artigianato senza versare le quote

di Nino Amadore

La richiesta di iscrizione all’Ente bilaterale artigianato, e la conseguente iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba) per usufruire dei benefici previsti dal Dl n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia), che ha affidato l’erogazione della Cassa integrazione causa Covid e la gestione delle domande al Fsba con un stanziamento poi arrivato a 1,6 miliardi, può ritenersi legittima solo «ove interpretata nel senso di mero adempimento di carttere burocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze».

È la conclusione a cui sono arrivati i giudici della sezione terza quater del  Tribunale amministrativo del Lazio (presidente Riccardo Savoia) che ha (in parte) accolto il ricorso presentato da circa una trentina di imprese artigiane nella class action organizzata insieme a Conflavoro Pmi e difese dallo studio legale Leone Fell&C di Palermo.

Le imprese chiedevano l’annullamento «della delibera di urgenza adottata dal Fsba il 2 marzo 2020, protocollo 1/2020; delle modalità operative adottate dal Fsba in aderenza all’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 e della delibera di urgenza adottata il 2 marzo 2020; della delibera del consiglio direttivo del Fsba 3/2020».

In conclusione i giudici del Tar Lazio hanno accolto «la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente alla previsione dell’obbligo di iscrizione al Fondo laddove da tale iscrizione venga fatto discendere il sorgere dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro a favore del Fondo medesimo».

«Il Tar del Lazio, dopo il decreto cautelare del 26 maggio del 2020, ha accolto le ragioni fatte valere con il nostro ricorso, e con i successivi atti difensivi depositati, – commentano gli avvocati dello studio legale Leone Fell&C – e ha chiaramente affermato che la presentazione della domanda di cassa integrazione non comporta l’assunzione di nessun obbligo contributivo nei confronti dell’Ente e del Fondo bilaterale dell’artigianato. La questione non è ancora giunta a termine e ci muoveremo in tutte le altre sedi necessarie per rispettare i diritti dei lavoratori e delle imprese in un momento così complesso e irripetibile».

Il Tar Lazio ha, infatti, dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, la parte del ricorso «limitatamente alla domanda che riguarda l’accertamento dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro artigiano «che chieda di poter beneficiare per i suoi dipendenti del trattamento ordinario di Cassa integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19».

Sul punto era stato chiamato a esprimersi il tribunale civile, che con ordinanza del 20 ottobre 2020 ha chiarito che la questione «appartiene certamente alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice competente per la tutela dei diritti e l’accertamento degli obblighi inerenti l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e il rapporto contributivo».

Questione affrontata dall’Inps con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020: l’Istituto, scrivono i giudici, «avrebbe chiarito che anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione possono accedere all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19».

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