Contenzioso

Responsabilità solidale negli appalti, l’articolo 29 del Dlgs n. 276/2003 come norma di principio?

di Silvano Imbriaci

L'articolo 29 del Dlgs n. 276/2003 in tema di responsabilità solidale tra committente e appaltatore (nonché con ciascuno dei sub-appaltatori) nei contratti di appalto, per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati, prevede un termine biennale a decorrere dalla cessazione dell'appalto, per la rivendicazione di tale diritto nei confronti del soggetto co-obbligato.

La Cassazione, con una serie di sentenze intervenute nel 2019 ha chiaramente preso posizione nel senso della inapplicabilità di tale termine ai crediti contributivi degli enti previdenziali, avuto riguardo alla particolare natura dell'obbligazione contributiva, alla sua indisponibilità, alla previsione di un termine ordinario di prescrizione quinquennale, inderogabile, concesso agli enti previdenziali per le attività di recupero. Tuttavia, nonostante la chiarezza e uniformità di tale orientamento (Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 18004/2019 - 22110/2019 - 26459/2019 - 28501/2019 - 29618/2019), in alcune pronunce di merito anche nel corso del 2020 la tesi dell'applicabilità della decadenza anche agli enti previdenziali ha continuato a essere preferita (cfr. ad es. Tribunale Brescia sez. lav., 18/02/2020, n.759), in aperto e consapevole contrasto con il pensiero della Cassazione.

Con l'ordinanza n. 28694/2020 la Cassazione sembra voler ribadire con forza il principio della non applicabilità, non ritenendo l'obbligazione contributiva solidale abbastanza speciale da meritare un regime del tutto avulso rispetto ai principi generali in materia di adempimento degli obblighi contributivi, anche avuto riferimento alla sostanziale estraneità da parte del committente rispetto al rapporto di lavoro naturale tra appaltatore obbligato in via principale e lavoratore. La Cassazione ritiene, dunque, di dare continuità (lo afferma espressamente) all'interpretazione consolidata dei giudici di legittimità, in analogia anche con l'orientamento formatosi nel vigore della legge n. 1369/1960. La natura dell'obbligazione contributiva rimane immutata e non può mai confondersi con l'obbligo retributivo: non è dunque corretto applicare de plano un istituto previsto per il credito contributivo a un'obbligazione che ha natura completamente diversa, anche se collegata.

L'oggetto dell'obbligazione contributiva coincide con il concetto di minimale contributivo, previsto dalla legge come inderogabile e sottratto alla disponibilità anche dell'ente previdenziale. Sarebbe quindi del tutto illogico ammettere la soddisfazione di un credito retributivo a seguito dell'azione tempestivamente posta in essere dal lavoratore e non farne seguire anche la soddisfazione dell'obbligazione contributiva in presenza di una particolare inerzia (a tutto voler concedere possa trattarsi di effettiva inerzia) da parte dell'ente previdenziale che non sia riuscito ad attivare la pretesa nel termine di due anni dalla cessazione di un appalto del quale spesso non conosce l'esistenza nell'immediatezza della sua conclusione.

La questione della estensione della inapplicabilità del termine decadenziale agli enti ci porta a una riflessione più generale. L'articolo 29 si avvia veramente a diventare norma di principio in tutte le ipotesi di appalti leciti? Da un punto di vista oggettivo, già la Corte costituzionale ha posto le basi di una valenza generalizzata di questa norma, con l'estensione alle ipotesi più o meno strutturate di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione (cfr. Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254.

In questo senso appare significativo fare un cenno all'ordinanza interlocutoria della Sezione Sesta della Cassazione (n. 29168 del 21 dicembre), che si pone il problema dell'applicabilità della norma in questione per appalti temporalmente precedenti rispetto alle modifiche dell'articolo 29 citato, che avevano esteso la responsabilità del committente per i crediti anche del subappaltatore solo dal 1° gennaio 2007. La questione presenta vari elementi di discussione e si sostanzia nella applicabilità di un regime di solidarietà a un contratto di appalto che, sorto nella vigenza di una disciplina, non è tuttavia scaduto al momento dell'entrata in vigore di una nuova disciplina (nella specie quella derivante dalle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 911, della legge n. 296/2006. Proprio in tema di decadenza, la Corte ha già stabilito l'applicabilità del termine biennale (introdotto nel 2007 a fronte del previgente termine annuale) anche ai contratti di appalto in corso al momento della sua entrata in vigore . Ma tale principio non appare facilmente esportabile alla vicenda di causa, in quanto l'applicazione di una forma di responsabilità prima non prevista costituisce sicuramente un trattamento deteriore da valutare alla luce del principio della irretroattività della legge. Per questo l'ordinanza si affida alla decisione della IV Sezione, in ragione del rilievo nomofilattico della questione.

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