Contenzioso

Risarcimento del danno punitivo per la scelta discriminatoria dei rider

di Angelo Zambelli

La recente decisione del Tribunale di Bologna (ordinanza datata 31 dicembre 2020), nell’accogliere il ricorso promosso da tre organizzazioni sindacali confederate alla Cgil (Filt, Filcams e Nidl) contro Deliveroo, accertando la natura discriminatoria delle condizioni di accesso alla piattaforma digitale fornita ai ciclo-fattorini dal colosso britannico del food delivery, ha suscitato notevole interesse.

In estrema sintesi, il giudice felsineo ha ritenuto che il sistema di prenotazione degli slot di lavoro, che garantiva priorità nella scelta dei turni ai riders che godevano di un ranking reputazionale più alto, penalizzando al contempo quelli meno “meritevoli”, fosse discriminatorio dal momento che penalizzava in maniera “cieca” chi si assentava dal lavoro, senza tenere in alcun modo conto di quali fossero le reali motivazioni dell’assenza. In tal modo l’algoritmo, programmato per essere del tutto indifferente alle reali necessità dei ciclo fattorini, finiva per penalizzare indiscriminatamente coloro i quali avessero deciso, ad esempio, di aderire a iniziative di sciopero ovvero fossero costretti ad assentarsi per malattia, disabilità o, ancora, per assistere un minore malato o in condizione di disabilità.

La pronuncia in commento ha una portata senza dubbio innovativa non solo con riferimento al merito della questione, essendo la prima di tal genere in Europa, ma soprattutto con riguardo agli aspetti processuali della vicenda, essendo stata disposta la condanna di Deliveroo, oltre che alla rimozione degli effetti della condotta discriminatoria e alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale, anche al risarcimento del danno non patrimoniale (quantificato nella non disprezzabile somma di 50mila euro) in favore delle tre organizzazioni sindacali ricorrenti, senza che fosse stato accertato alcun reale pregiudizio ai danni di uno o più riders identificati o identificabili né, tantomeno, nei diretti confronti delle OO.SS..

Il Giudice ha diffusamente argomentato sul punto ritenendo che, posto che il rito prescelto dalle OO.SS. fosse quello sommario di cognizione riservato alle controversie in materia di discriminazione e che tale rito - al quale hanno straordinariamente accesso anche le organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso - prevede la possibilità per il giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, è ben possibile attribuire a tale istituto non solo la canonica funzione compensativo-riparatoria, ma anche una, di natura “polifunzionale”, dissuasiva e sanzionatorio-punitiva.

Aderendo a un orientamento sempre più diffuso nella giurisprudenza, anche comunitaria, degli ultimi anni, il Giudice ha ritenuto opportuno nel caso di specie condannare la convenuta al risarcimento del cosiddetto “danno punitivo” (i cosiddetti “punitive damages” di tradizione anglosassone), di tipo presunto e con valenza sanzionatoria, determinato in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività.

Sotto diverso profilo, il Tribunale di Bologna ha anche ritenuto che le organizzazioni sindacali avessero subito un danno iure proprio, posto che le condotte di Deliveroo erano «idonee ad inficiare la capacità rappresentativa delle OO.SS. in relazione all’interesse protetto» e, dunque, «ad indebolirne l’efficacia di azione a scapito dell’intera collettività».

Il settore della food delivery, protagonista di infinite querelle relative non solo alla qualificazione dei rapporti di lavoro ma, più di recente, anche di natura sindacale per la stipula del primo Ccnl di settore, si conferma il fronte caldo del nostro diritto del lavoro. Una frontiera e, nello stesso tempo, un terreno di sperimentazione per fattispecie giuridiche in rapida evoluzione e che risentono di influenze, istituti e interpretazioni che ormai travalicano i confini nazionali.

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