Contenzioso

Rider, fuori luogo invocare la disciplina antidiscriminatoria

di Elisa Puccetti e Paolo Tosi

L’ordinanza del Tribunale di Bologna si caratterizza per un approccio di estremo rigore (come sarà più esaustivamente argomentato in un nostro articolo nel numero 2/2021 di Guida al Lavoro) nei confronti del modello operativo delle piattaforme di Food Delivery.

Tale rigore si manifesta già nell’affermazione che corrisponde alla «recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale»: l’applicabilità ai riders della disciplina del lavoro subordinato a prescindere dalla considerazione delle caratteristiche di ogni singolo caso di specie.

L’affermazione, al di là della sua erroneità, è ultronea nel caso concreto, come lo stesso Tribunale sottolinea, giacché l’articolo 47 quinques, del Dlgs n. 81/2015 estende testualmente ai lavoratori autonomi delle piattaforme digitali l’applicazione della disciplina antidiscriminatoria prevista per i lavoratori subordinati.

Il rigore si traduce, poi, nell’innovativa affermazione della discriminatorietà del meccanismo di priorità nella prenotazione dei turni (cosiddetto slot).

In particolare, il giudice ritiene che la prenotazione secondo fasce di priorità correlate a un punteggio suscettibile di riduzione in caso di mancato accesso a uno slot prenotato, ovvero di sua tardiva cancellazione, costituisca una discriminazione indiretta riservando il medesimo trattamento (riduzione del punteggio) al rider che «per futili motivi» non accede allo slot prenotato o lo cancella tardivamente e al rider che invece procede in tal modo «perché sta scioperando (o perché è malato, è portatore di un handicap, o assiste un soggetto portatore di handicap o un minore malato, ecc.)».

L’argomentazione, seppur suggestiva, non trova, quanto meno nei termini motivazionali dell’ordinanza, riscontro nella disciplina antidiscriminatoria (direttiva 78/2000 e relativo Dlgs n. 216/2003 di attuazione) invocata dalle OO.SS..

Così, l’individuazione di una categoria “protetta” negli aderenti a iniziative sindacali di astensione dal lavoro non può fondarsi sulla citata disciplina che, oltre a fattori di rischio discriminatorio tipizzati (religione, handicap, età, orientamento sessuale), fa riferimento alle «convinzioni personali» cui non è riconducibile, a differenza dell’affiliazione sindacale, la mera adesione a uno sciopero che non ha di per sé una valenza ideologica.

Allo stesso modo, non sono riconducibili ai citati fattori di rischio le ulteriori fattispecie (malattia, assistenza ad un minore malato o ad un portatore di handicap) enucleate dal Tribunale che, invece, rispetto all’unico rischio tipizzato, omette di analizzare la correlazione tra l’handicap (nemmeno individuato) e i casi (mancato accesso allo slot e sua cancellazione tardiva) di riduzione del punteggio.

Il rigore del giudice trova, infine, espressione nei provvedimenti conseguenti all’accertata discriminatorietà.

Da un lato, malgrado dia atto della rimozione del meccanismo di prenotazione prioritaria con relativa comunicazione ai riders, il Tribunale riconosce la cessazione della condotta ma ritiene assertivamente la persistenza degli effetti (ormai inesistenti), di cui ordina la rimozione mediante la pubblicazione dell’ordinanza sul sito web della piattaforma in una sezione (“domande frequenti”) dedicata (non ai riders beneficiari e quindi interessati alla pronuncia bensì) alla clientela, sì da portare alla sua specifica attenzione il comportamento illegittimo della società.

D’altro lato, pur in assenza di ogni deduzione e allegazione circa i danni patiti dalle OO.SS. ricorrenti per una discriminazione comunque indiretta e nemmeno univoca, il giudice bolognese ha riconosciuto il danno nella sua valenza pressoché unicamente punitiva, liquidandolo inoltre nell’importo, non certo moderato, di 50mila euro richiamando una nota pronuncia lombarda nella quale però, al di là dei profili strettamente giuridici (discutibili pure in quel caso), era manifesta e pubblicamente rivendicata la volontà aziendale di evitare ogni sindacalizzazione del proprio personale.

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