Contenzioso

Risarcimenti in calo per le invalidità «medie»

di Filippo Martini

Per le vittime di lesioni gravi i risarcimenti potrebbero ridursi se si riporta un’invalidità tra il 20 e il 70%, mentre potrebbero aumentare se l’invalidità supera il 75 per cento. È questo, in sintesi, il risultato che emerge mettendo a confronto le nuove tabelle dello schema di Dpr, messo in consultazione lo scorso 13 gennaio dal ministero dello Sviluppo economico, e il meccanismo di calcolo dei risarcimenti attualmente più diffuso, basato sulle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Il nuovo Dpr

Lo schema di Dpr diffuso dal ministero dello Sviluppo economico, che contiene il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità e i meccanismi di conto della tavola dei valori economici per il risarcimento dei danni, è un provvedimento atteso da oltre 15 anni. È infatti chiamato a regolare (su impulso dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni) le somme dovute alle vittime a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale integrale (biologico e morale), causato da lesioni subite in un incidente stradale o per effetto di una ipotesi di responsabilità sanitaria di operatori o strutture (articolo 7, legge Gelli 24/2017).

Le norme che prevedono l’introduzione di una tabella unica nazionale dei risarcimenti, applicabile alle fattispecie indicate, si ispirano (si veda Il Sole 24 Ore del 16 e del 20 gennaio) alla volontà da un lato di razionalizzare e rendere omogenei i risarcimenti in settori che occupano gran parte delle controversie di danno alla persona e, dall’altro, di mantenere un principio macroeconomico di sostenibilità del comparto assicurativo che nei due settori civilistici si avvale di un sistema di tutele obbligatorie proprio a garanzia del credito risarcitorio delle vittime.

Le tabelle di Milano

In assenza del regolamento attuativo previsto dall’articolo 138, la giurisprudenza di merito ha nel corso degli anni elaborato dei meccanismi di conteggio, per regolare le controversie e dare una matrice di uniformità nelle varie aree territoriali.

La tabella che da oltre un decennio è stata applicata da quasi tutti i giudici dello Stato (fanno eccezione alcune aree del Veneto e il distretto di Roma che hanno propri schemi) è stata quella pensata dai giudici del Tribunale di Milano, meccanismo al quale la Corte di cassazione, con la sentenza 12408 del 2011, ha riconosciuto una valenza uniformatrice e di congruità.

Il confronto

Lo schema del Dpr in bozza si discosta dai meccanismi di calcolo della tabella milanese principalmente sotto tre importanti profili, che corrispondono a precise scelte di normazione amministrativa e macroeconomica.

La prima è che (a differenza della tabella di Milano) lo schema proposto contiene degli indici di accrescimento che aumentano in modo più che proporzionale con l’aggravarsi della menomazione, come previsto dall’articolo 138 e sul presupposto che una maggior sofferenza sia legata in modo esponenziale al crescere del danno biologico.

Il secondo aspetto disallineato dalla tabella milanese è che, nello schema proposto, la voce danno morale è conteggiata in modo non automatico e accessorio al danno biologico, ma oscilla fra tre indici (minimo, medio, massimo) legati alla prova che la vittima saprà dare del grado di sofferenza indotto dalla lesione ingiusta subita.

Infine, l’indice base (o definito del «primo punto di invalidità all’età zero») dal quale poi si dipana il conto della tabella ministeriale è inferiore di quasi il 30% rispetto al punto base della tabella milanese.

A dispetto di queste rilevanti differenze di conto, tuttavia, la tabella ministeriale proposta non presenta (come si vede negli esempi a fianco) differenze di grande valore con la tabella milanese; questo perché il delta iniziale viene via via composto dalle oscillazioni del danno morale (che nei valori massimi porta sensibili incrementi) e nella curva che, come detto, cresce in modo più che proporzionale all’aggravarsi della menomazione.

Negli esempi a fianco vengono confrontati, in ipotesi di invalidità diverse e di differenti età della vittima, il valore medio standard di Milano e lo sviluppo matematico della tabella ministeriale prendendo l’indice minimo e quello massimo dato a conteggio del danno morale.

A una prima analisi, mentre sui valori medio bassi di danno permanente il risarcimento di Milano si colloca all’interno del range della tabella ministeriale, ovvero vicino al massimo previsto dallo schema di Dpr, nelle menomazioni che superano la misura macro del 75/80% il valore della tabella milanese appare inferiore persino al minimo di quella ministeriale. Inoltre, la tabella ministeriale si attesta al di sotto di quella milanese per le invalidità dal 20 al 75% circa per poi superarla oltre questa soglia.

Appare chiaro che gli indici di conto elaborati dal ministero corrispondono alla scelta normativa di regolare il flusso destinato ai compensi nei sistemi assicurativi obbligatori, con maggior attenzione alle menomazioni più elevate, attingendo le risorse dalle fasce mediane del danno biologico.

Il confronto

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