Contenzioso

Maggioranza nella Rsu solo per prendere decisioni

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

L'accordo interconfederale sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, in forza del quale le associazioni confederali hanno adottato il principio maggioritario per regolare la materia negoziale, non impedisce che l'indizione dell'assemblea retribuita possa avvenire da parte dei singoli componenti della Rsu. La regola della maggioranza, in forza della quale il testo unico sulla rappresentanza stabilisce che gli accordi collettivi sono esigibili e vincolanti nei confronti della popolazione aziendale coinvolta se adottati dalla maggioranza dei componenti della Rsu, non si estende all'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali privi di portata decisionale.

La Cassazione (ordinanza 815/2021), facendo applicazione di questi rilievi, ha espresso il principio di diritto per cui, anche in forza della disciplina introdotta dall'accordo interconfederale del 2014, il diritto di indire assemblee dei lavoratori secondo l'articolo 20 dello statuto dei lavoratori è prerogativa non della sola Rsu collegialmente, ma dei suoi componenti singolarmente.

La logica unitaria che permea il testo unico sulla rappresentanza, precisa la Cassazione, non può comportare un arretramento degli spazi di agibilità sindacale in ambito aziendale per le sigle confederali che lo hanno sottoscritto. È, pertanto, da respingersi una lettura che pretenda di ancorare al criterio maggioritario l'esercizio di diritti sindacali che sono, e devono poter rimanere, appannaggio delle singole associazioni e dei loro rappresentanti eletti nell'unità produttiva.

La Suprema corte afferma che il richiamo al principio maggioritario conferma la natura di organismo collegiale della Rsu, la quale si affida alla regola della maggioranza “quale criterio di espressione del principio democratico nel momento decisionale”. Questa caratteristica non può impedire, tuttavia, ai componenti della Rsu di esercitare singolarmente i diritti sindacali che non comportano decisioni vincolanti nei confronti degli altri membri.

La Cassazione rimarca che questa lettura è coerente con l'articolo 4, comma 5, del testo unico del 2014, il quale fa salvo, in favore delle associazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva, il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea in orario di lavoro (nei limiti di 3 delle 10 ore annue).

Il caso giunto all'esame della Suprema corte era relativo alla mancata autorizzazione, da parte dell'azienda, dello svolgimento dell'assemblea retribuita convocata dai componenti di una sola sigla della Rsu. In primo e secondo grado il ricorso proposto dall'associazione sindacale è stato respinto, ritenendosi che, alla luce dell'accordo interconfederale 2014, tutte le materie nella sfera di attribuzione della Rsu, inclusa l'indizione dell'assemblea retribuita, richiedano un'approvazione maggioritaria.

La Cassazione respinge questa lettura e ribadisce, riformando la decisione della Corte di Appello di Torino, che il diritto di indizione delle assemblee in orario di lavoro continua a essere espressione della agibilità sindacale di cui sono portatori i singoli componenti della Rsu.

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