Contenzioso

La copertura Inail va garantita anche agli specializzandi

di Valeria Zeppilli

Molte aziende sanitarie si chiedono se l'obbligo di garantire la copertura Inail ai propri lavoratori si estenda anche agli specializzandi. Di recente, alla questione ha dato un'esaustiva risposta la Corte di cassazione (sezione lavoro, 13 gennaio 2021, n. 443), che, senza lasciare più dubbi a riguardo, ha affermato che anche i medici in formazione specialistica vanno assicurati per i rischi professionali, la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta.

Le condizioni della garanzia Inail , per i giudici, non devono essere in nulla diverse rispetto a quelle riservate all'«ordinario» personale dipendente dell'ospedale.

Per giungere a tale conclusione, la Corte di cassazione ha fatto leva sulla doppia natura della prestazione degli specializzandi che, da un lato, sono degli studenti universitari in formazione specialistica, ma, dall'altro, sono anche personale medico che presta assistenza effettiva ai pazienti presso la struttura sanitaria cui sono assegnati. Proprio da tale doppia natura deriva che gli specializzandi sono garantiti da due diversi sistemi assicurativi, contemporanei e complementari.

L'università, con la quale è stipulato il contratto di formazione, è tenuta a erogare i contributi previdenziali all'Inps e, quindi, a farsi carico dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia. Essa, infatti, per i giudici deve essere considerata, ai fini previdenziali, come il committente nei rapporti di subordinazione. L'azienda sanitaria, invece, è il soggetto tenuto all'obbligo Inail , in quanto trattasi del soggetto responsabile del luogo in cui lo specializzando espleta la propria attività.

In sostanza, la titolarità dell'obbligo di assicurare l'attività svolta dal medico in formazione per i rischi causati e per i danni subiti (quindi sotto il profilo sia attivo, sia passivo) va concretizzato tenendo conto del contesto ambientale in cui si colloca l'attività formativa.

Di conseguenza, con riferimento agli specializzandi si verifica quello che la Corte definisce «una sorta di sdoppiamento» tra l'assicurazione Inail e la copertura assicurativa per l'invalidità e la vecchiaia, le cui tutele sono del tutto estranee all'ambiente lavorativo.

La Corte di cassazione ha anche precisato il perché l'assicurazione da stipulare per gli specializzandi sia quella pubblica, non potendosi fare validamente ricorso alla stipula di assicurazioni private.

Per i giudici bisogna considerare, innanzitutto, che l'obbligazione di versare i contributi e quella di erogare prestazioni previdenziali non sono corrispettive: esse non compongono un conflitto di interessi tra i soggetti obbligati, ma sono imposte solo per la soddisfazione di un interesse pubblico.

Inoltre, deve tenersi conto del fatto che, sebbene l'articolo 38 della Costituzione lasci allo Stato la massima libertà nella scelta dei modi e delle forme che ritengano maggiormente efficienti allo scopo assicurativo, è comunque vero anche che la scelta deve garantire pienamente i lavoratori e non generare squilibri privi di alcuna giustificazione. Ragione per cui gli specializzandi devono essere assicurati presso l'Inail , allo stesso modo degli altri lavoratori dell'azienda sanitaria.

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