Contenzioso

Per evitare infortuni, misure anche più stringenti rispetto al Documento di valutazione del rischio

di Luigi Caiazza

Il datore di lavoro ha il dovere di porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di infortuni, a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del Dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Si tratta di un principio, enunciato dalla IV Sezione Penale della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 4075/21, depositata il 3 febbraio, che assume notevole rilevanza in quanto fa comprendere ancora di più la posizione di garanzia del datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro.
I fatti oggetto di ricorso davanti alla Corte di legittimità si riferiscono alle sentenze di condanna in primo e secondo con cui un datore di lavoro è stato condannato in quanto responsabile di un grave infortunio occorso ad un proprio dipendente apprendista.
E' avvenuto che l'imputato, dopo essersi posizionato sulla cabina ascensore per svolgere un intervento di manutenzione, poiché non riusciva a compiere da solo l'operazione necessaria aveva chiesto al lavoratore di portarsi anche lui sul tetto della cabina, la quale, forse non sopportando il peso di entrambi, era poi precipitata fino al piano terra causando l'infortunio in questione.
Da rilevare che in occasione di altri interventi analoghi era stata adottato un ulteriore sistema di sicurezza, costituito dall'ancoraggio dell'ascensore alle relative guide mediante apposito paranco di sicurezza, non disponibile nel giorno dell'infortunio sul posto di lavoro.
La difesa del datore di lavoro, secondo cui non poteva esserci responsabilità di quest'ultimo atteso che lui stesso operava in prima persona sottoponendo anche sé stesso al rischio derivante dall'omessa predisposizione di misure prevenzionali, non è stata accolta dalla Cassazione in quanto la circostanza non mutava i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti.
Parimenti, non è stata favorevolmente considerata la circostanza che il documento di valutazione del rischio non contemplasse il rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse stata la necessità di lavorare sul tetto della cabina come piano di lavoro e derivante dal pericolo di precipitazione della cabina stessa, presidi che il datore di lavoro, comunque, aveva l'obbligo di porre in essere.
Né è stata ritenuta causa esimente da responsabilità la circostanza che, come nel caso di specie, il documento della sicurezza non avesse previsto specificamente tale rischio in quanto è obbligo del datore di lavoro adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all'omessa previsione, in violazione degli articoli 17 e 28 del Testo unico, allorché sanciscono l'obbligo di valutare “tutti i rischi”.

La sentenza n. 4075/2021 della Corte di cassazione

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