Contenzioso

Commercianti: quale previdenza?

di Valeria Zeppilli

Con due interessanti ordinanze dei giorni scorsi (sezione lavoro, 27 gennaio 2021, n. 1759 e n. 1760), la Corte di cassazione ha tentato di risolvere l'annosa questione della previdenza applicabile agli esercenti un'attività commerciale, affrontandola sotto diversi aspetti.
Nel dettaglio, con la pronuncia numero 1759/2021, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in proposito, i giudici hanno precisato che, in caso di esercizio di attività di lavoro autonomo per il quale è previsto l'assoggettamento a contribuzione nella gestione separata Inps contemporaneo all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola per la quale è previsto l'assoggettamento a contribuzione nella relativa gestione assicurativa presso l'Inps, non deve ritenersi applicabile il principio dell'attività prevalente.
Si tratta infatti, secondo la Corte, di due attività che devono essere tenute ben distinte e che sotto tale punto di vista sono da considerarsi autonome, con la conseguenza che distinto e autonomo deve ritenersi anche l'obbligo assicurativo nella relativa gestione previdenziale, senza che possa procedersi all'unificazione della posizione in un'unica gestione.
In proposito va considerato, oltretutto, che sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale hanno affermato che l'articolo 12, comma 11, del decreto legge n. 78/2010, il quale costituisce norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208, della legge n. 662/1996, nel chiarire che le attività autonome per le quali si applica il principio di assoggettamento all'assicurazione per l'attività prevalente non sono quelle per le quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata, non può considerarsi lesiva del principio del giusto processo sancito dall'articolo 6 della Cedu. Si tratta, infatti, di una forma di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'articolo 70 della Costituzione.
Nella pronuncia numero 1760/2021, invece, la Cassazione ha specificato innanzitutto che l'iscrizione di un soggetto nella gestione commercianti richiede come presupposto imprescindibile la sussistenza di un esercizio commerciale e la gestione dello stesso da parte del titolare, di un familiare coadiuvante o di un socio di società a responsabilità limitata che abbia come oggetto un esercizio commerciale.
Interessante è poi il chiarimento, fornito dai giudici, relativamente alla previsione di cui all'articolo 2 della legge n. 613/1966, che stabilisce quali sono i familiari coadiutori: nella recente ordinanza si è precisato che tali soggetti sono obbligati a iscriversi presso la gestione commercianti quando rendano una prestazione lavorativa in azienda con abitualità, ovverosia con continuità e stabilità e non in maniera straordinaria o eccezionale. La prestazione poi, a tal fine, deve essere anche prevalente, ovverosia deve essere resa per un periodo temporale maggiore rispetto alle altre eventuali occupazioni del lavoratore. Non va invece valutata la prevalenza o meno dell'apporto del familiare coadiutore rispetto a quello degli altri soggetti occupati all'interno dell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o lavoratori subordinati.

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