Contenzioso

Contratti collettivi, clausola di durata vincolante per tutti sottoscrittori

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

La previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto per cui essa conserva la sua validità sino alla sottoscrizione del nuovo ccnl equivale alla fissazione di un termine finale di durata, la cui realizzazione presuppone che le stesse parti del contratto collettivo originario abbiano stipulato il nuovo accordo collettivo. Non può quindi essere accolta la tesi per cui, al fine di ritenere realizzato il termine finale, è sufficiente che il nuovo ccnl sia stato sottoscritto da una (sola) parte tra quelle che avevano stipulato il contratto collettivo scaduto.

La Cassazione afferma questo principio (sentenza 3672/2021) precisando che i contratti collettivi costituiscono manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti stipulanti e operano, alla stregua di ogni altro accordo di diritto comune, entro i limiti temporali dalle medesime parti previsti. L'efficacia di un contratto collettivo nazionale di lavoro può, dunque, sopravvivere alla sua scadenza se le parti hanno concordato nel medesimo Ccnl una clausola di ultrattività che estenda la validità delle previsioni negoziali a un evento futuro. È in questo perimetro che, ad avviso della Corte di legittimità, va esaminata la previsione del contratto collettivo scaduto per la quale il contratto collettivo «conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo Ccnl».

La locuzione utilizzata è una clausola perfettamente idonea a estendere la validità del contratto collettivo scaduto fino a un termine finale, di cui è certa la verificazione e incerto, invece, unicamente il momento futuro della sua realizzazione. Secondo la Cassazione, il riferimento alla negoziazione e sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo esprime chiaramente la volontà delle parti di ancorarsi a un termine finale di durata successivo alla scadenza del Ccnl originario.

Il caso affrontato dalla Cassazione era relativo al ricorso di un'associazione sindacale e dei lavoratori a essa aderenti contro l'applicazione da parte del datore di lavoro di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro non sottoscritto da tale sigla sindacale. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto sul rilievo che, a integrare la realizzazione del termine finale di ultrattività del Ccnl scaduto, era sufficiente la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo a opera di una delle parti.

La Cassazione ribalta questa decisione e afferma che la previsione per cui il Ccnl sopravvive fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo è da intendersi riferita alle stesse parti stipulanti del contratto collettivo scaduto. Né può essere contestato che il riferimento alla negoziazione di un nuovo contratto collettivo sia condizione inidonea a integrare gli estremi di una clausola di ultrattività del contratto collettivo scaduto, in quanto il riferimento a un evento futuro di cui sia certa la verificazione, anche se privo di una collocazione cronologica precisa, soddisfa il requisito del termine finale.

La sentenza n. 3672/2021 della Corte di cassazione

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