Contenzioso

Il divieto di licenziamento è contrario al diritto dell'Unione Europea: il caso spagnolo

di Alberto De Luca, Luca Cairoli

Tra le misure emergenziali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ed evitare che la stessa potesse avere effetti dirompenti sul piano sociale ed occupazionale, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotto nel nostro Paese dal Decreto "Cura Italia" e successivamente più volte prorogato, costituisce sicuramente ad oggi un tema al centro di un acceso dibattito.

Le ripetute proroghe di tale misura, hanno di fatto reso stabile negli ultimi 12 mesi la compressione della libertà d'impresa di gestire i livelli occupazionali in base al fabbisogno effettivo, e ciò anche al di fuori delle ipotesi di ricadute riconducibili agli effetti dell'epidemia. Ciò ha comportato serie riflessioni sulla possibile contrarietà di questo divieto rispetto alla libertà costituzionale dell'iniziativa economica privata di cui all'Art. 41 della Costituzione.

Analoga alla situazione italiana è quella di altri paesi europei, tra cui la Spagna, dove il Real Decreto-Ley n. 9 del 27 marzo 2020, ha introdotto la "prohibiciòn de despido", ossia il divieto di licenziamento per ragioni economiche legate all'emergenza epidemiologica e che, come in Italia, è stato oggetto di numerose proroghe.

Ed è proprio in un contesto sociale, economico e legislativo pressoché analogo a quello del nostro Paese che il Tribunale di Barcellona è venuto a pronunciarsi con una sentenza di notevole risonanza (Juzgado de lo Social N. 1 de Barcelona, Sentencia 283/2020, 15 Dic. 2020). Il Tribunale spagnolo, chiamato ad esprimersi su un licenziamento per ragioni economiche intimato in costanza di divieto, dopo aver analizzato e constatato la sussistenza dei motivi economici posti alla base del recesso (calo di vendite e commesse dovute alla pandemia), si è infatti soffermato ad approfondire il rapporto tra quest'ultimo e la sopra richiamata disposizione legislativa emergenziale.

Al riguardo, il giudice spagnolo ha constatato come, sebbene l'articolo 2 del Real Decreto-Ley n. 9 del 27 marzo 2020 preveda che le cause economiche, tecniche, organizzative e produttive, non possano essere intese come cause che giustificano il licenziamento nel periodo emergenziale, è altrettanto vero che il medesimo Decreto, nella sua relazione introduttiva, aveva giustificato l'adozione di tali misure sulla base del loro carattere temporaneo ed eccezionale con l'obiettivo di garantire che gli effetti della crisi da Covid-19 non impedissero il ripristino dell'attività economica e la salvaguardia dell' occupazione.

Seguendo l'iter argomentativo del giudice spagnolo, la continua reiterazione del divieto in questione ed il conseguente carattere di stabilità che esso è venuto di fatto ad assumere nel contesto economico e sociale spagnolo identificherebbero non solo l'inidoneità della misura stessa rispetto ai fini prestabiliti, ma anche la sua contrarietà con riferimento al quadro costituzionale spagnolo (che analogamente all'art. 41 della Costituzione Italiana protegge e garantisce la libertà d'impresa) ed europeo.

Proprio con riferimento al quadro normativo europeo, la sentenza in commento rileva che l'articolo 3, co. 3 del Trattato sull'Unione europea preveda che la stessa Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata […], su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale». Necessari presupposti di un'economia di mercato competitiva dovrebbero pertanto essere allo stesso tempo oltre che la protezione del diritto al lavoro anche la garanzia del diritto alla libertà di impresa, peraltro riconosciuto come un diritto fondamentale sia dall'art. 38 della Costituzione spagnola che dalla Carta europea dei diritti fondamentali, il cui articolo 16 riconosce la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Secondo il Tribunale di Barcellona il diritto alla libertà di impresa si declinerebbe sia nel diritto ad intraprendere una attività di impresa, sia in quello di dirigerla e svilupparla. Da ciò scaturirebbe, quale necessario corollario, la facoltà dell'imprenditore di ridurre, seppur entro i limiti delle leggi nazionali ed europee, l'organico aziendale.

Secondo il tribunale iberico, la continua reiterazione delle limitazioni imposte dalle autorità pubbliche avrebbe di fatto privato di contenuto suddetto diritto. In tal senso, pertanto, la normativa emergenziale spagnola, stabilendo un divieto incondizionato a una forma tradizionale di riorganizzazione aziendale ampiamente riconosciuta a livello comunitario (e nazionale), finisce di fatto per risultare in contrasto con il quadro normativo europeo.

A conclusione dell'iter argomentativo sopra esposto, il giudice spagnolo ha quindi ritenuto di poter e dover disapplicare la disposizione normativa nazionale (emergenziale) in quanto contraria al quadro normativo europeo, dichiarando la legittimità del licenziamento per ragioni economiche, anche se intimato in pendenza del divieto ad esso correlato.

La sentenza in commento, che, come detto, si innesta su un quadro normativo emergenziale pressoché analogo a quello italiano, alimenta i numerosi (e già diffusi) spunti di riflessione e dubbi sulla legittimità delle restrizioni in commento, non solo rispetto al quadro normativo domestico, ma persino sulla loro coerenza con il diritto della Comunità Europea. Dubbi che, nel tracciato di questo primo precedente giurisprudenziale, potrebbero condurre alla disapplicazione immediata dei divieti di licenziamento. Questa riflessione suggerirebbe, in relazione alle informali notizie che danno per plausibile (se non probabile o certa) un'ulteriore proroga del divieto previsto dal Decreto Cura Italia, che eventuali restrizioni siano estese ricercando un forte (e non solo formale) contemperamento degli interessi alla tutela del lavoro e della salute della collettività con i fondamentali principi di tutela e rispetto della libertà di iniziativa economica.

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