Contenzioso

Stop ai lavori in quota sulla base dell’allerta meteo

di Luigi Caiazza

Per l'individuazione del contenuto della regola cautelare, che vieta i lavori temporanei in quota se le condizioni meteorologiche mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, occorre fare riferimento alle situazioni di allerta meteo del dipartimento della protezione civile.

Questo è uno dei motivi per cui la Corte di cassazione, con la sentenza 9824/2021, ha accolto il ricorso di un datore di lavoro che si era visto condannare in primo e secondo grado per omicidio colposo a seguito di infortunio mortale occorso a un dipendente. Era stata contestata l'omessa valutazione del rischio derivante da danni di calore inerenti alle attività svolte in ambiente aperto in periodo estivo, in condizioni climatiche avverse determinate da alte temperature, nonché il fatto di non aver impedito al lavoratore di assumere bevande alcoliche, pur nella consapevolezza dell'abitudine, da parte di quest'ultimo, di bere un quarto di litro di vino al giorno, come risultante da precedente visita medica.

Era stato accertato che la causa della morte fosse dovuta a una insufficienza cardiorespiratoria acuta da colpo di calore in soggetto affetto da miocardiosclerosi, in stato di intossicazione da alcol. Da qui la condanna dei giudici di merito di primo e secondo grado.

Sulla valutazione in concreto delle condizioni atmosferiche, riconducibili all'attività svolta, la Suprema corte ha rilevato che, fermo restando che si intende per lavoro in quota l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a 2 metri (articolo 107 del Dlgs 81/2004), la norma specifica è contenuta nel successivo articolo 111, comma 7, per applicare la quale occorre tenere presente, però, una pluralità di fattori che determinano la condizione meteorologica sfavorevole, non dipendente solo dalla temperatura (o, per esempio, da precipitazioni), ma anche dal vento, umidità dell'aria, eccetera. Occorre che il datore di lavoro possa riferirsi, cioè, a un quadro meteorologico valutato in modo tecnico e non empirico, che tenga conto dei fattori generali e di quelli specifici individuati dalla protezione civile.

In merito al secondo aspetto, riferito alla mancata vigilanza sull'uso di alcolici, la Cassazione rileva che l'infortunio sul lavoro, riconducibile a prassi comportamentali elusive di disposizioni antinfortunistiche, non determina alcun rimprovero colposo al datore di lavoro, o a chi per lui, qualora non vi sia certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate. In caso contrario si sconfinerebbe in una inammissibile responsabilità oggettiva.

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