Contenzioso

La procedura concorsuale non interrompe la prescrizione per il Fondo di garanzia

di Silvano Imbriaci

La domanda per il pagamento del Tfr da parte dell'Inps è soggetta all'ordinario termine prescrizionale di cinque anni previsto in relazione al diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto (circolare Inps 122/1993). Per quanto riguarda i crediti diversi dal Tfr il termine prescrizionale è esplicitamente indicato dalla legge (articolo 2, comma 5, del Dlgs 80/1992) in un anno. La decorrenza deve essere fatta risalire al momento in cui sussistono i requisiti per l'accesso alla tutela del Fondo di garanzia: non quindi la data di cessazione del rapporto di lavoro, quanto il momento in cui si verificano i presupposti richiesti dalla fattispecie costitutiva del diritto, come previsti dalla specifica normativa.

Nel solco della compiuta valorizzazione della natura previdenziale della prestazione garantita dal Fondo, la coppia di ordinanze 7350/2021 e 7351/2021 della Cassazione si pone nel superamento del contrasto giurisprudenziale sorto in punto di efficacia interruttiva, anche per la richiesta di intervento del Fondo, degli atti indirizzati al datore di lavoro da parte del dipendente (tanto è vero che entrambe negano la sussistenza degli estremi per la rimessione della causa al primo presidente e successivamente alle sezioni unite).

Secondo la tesi "retributiva", sul presupposto della identità tra obbligazione del Fondo e obbligazione retributiva, i rapporti tra datore di lavoro e Fondo devono essere ricostruiti nell'ottica della solidarietà ex lege ( Cassazione 5658/2001), per cui, ai fini dell'intervento del Fondo, valgono le interruzioni della prescrizione intervenute nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.

La tesi opposta, curiosamente esposta da una sentenza depositata nello stesso giorno della precedente (Cassazione 5663/2001), ma poi oggetto di un orientamento prevalente, si fonda invece sulla sostanziale autonomia dei due rapporti, e quindi nega qualsiasi forma di solidarietà. Il Fondo interviene quando si siano realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva - Cassazione 24030/2017): prima non è possibile proporre la domanda all'Inps. Il termine di prescrizione dunque decorre da tale momento e, nel caso di procedure concorsuali, al più inizia a decorrere al momento del deposito dello stato passivo (Cassazione 13158/2011 e 16853/2020).

In realtà, come efficacemente ammette anche l'Inps (circolare 74/2008) la decorrenza del termine prescrizionale andrebbe raccordata con il momento in cui è possibile spiegare la domanda (esercitare il diritto: articolo 2935 del Codice civile). Per cui la decorrenza deve essere fissata al momento in cui non sono più possibili opposizioni allo stato passivo –scaduto il termine di cui all'articolo 99 della legge fallimentare, di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo o dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide sull'eventuale opposizione.

Le ordinanze trattano il tema dell'efficacia interruttiva, ai fini dell'intervento del Fondo, della domanda di ammissione al passivo spiegata dal lavoratore, per tutta la durata della procedura concorsuale. La Cassazione ribadisce che, essendo esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto alla prestazione si perfeziona al verificarsi dei presupposti sopra indicati. La prestazione del Fondo di garanzia risponde a una forma di assicurazione obbligatoria, finanziata da versamenti contributivi da parte del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria, il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro tutelato.

La spiccata natura previdenziale dell'intervento implica la valorizzazione degli aspetti procedimentali, al pari di ogni altra prestazione: domanda amministrativa, finanziamento, valutazione dei requisiti di legge. Nel caso di procedure concorsuali (nella specie fallimentari) la domanda può essere presentata dal lavoratore solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, mentre nel caso di esecuzione individuale è necessaria la formazione del titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso di un tentativo di esecuzione. Dunque, il termine prescrizionale non resta interrotto nei confronti del Fondo finché si protrae la procedura concorsuale a carico del datore di lavoro: l'esecutività dello stato passivo già accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all'Inps (si veda Cassazione 32/2020).
Nel caso specifico, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo nel 2004, era trascorso più di un anno prima della richiesta all'istituto, con conseguente prescrizione del diritto alla garanzia sulle mensilità retributive.

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