Contenzioso

Appalti, il committente non può surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia Inps

di Flavia Maria Cannizzo

Il committente nell'appalto in cui è impiegato il lavoratore, obbligato alla corresponsione di retribuzioni, contributi e Tfr in via solidale con il datore di lavoro, non può surrogarsi nella posizione creditoria del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia Inps.

Questo quanto stabilito dalla Cassazione nell’ordinanza 7352/201 del 17 marzo, a definizione di una vicenda processuale che ha visto coinvolti dinnanzi ai giudici del lavoro di Brescia un lavoratore dipendente di ditta successivamente dichiarata fallita, impiegata in un appalto presso Trenitalia sino al 2007, e quest'ultima società di trasporti.

Il ricorso in Cassazione, nella specie, è stato proposto da Trenitalia nei confronti della pronuncia della Corte d'appello di Brescia con l'intento (fra svariati motivi d’impugnazione) di vedersi riconosciuta la legittimazione a surrogarsi nella posizione del lavoratore verso il Fondo di garanzia Inps, avendo la società di trasporti - committente dell'appalto in cui era impiegato illo tempore il lavoratore - corrisposto integralmente il Tfr all'ex operaio, dopo l'intervenuta dichiarazione di insolvenza della datrice di lavoro.

Sul punto, i giudici di merito avevano escluso in nuce la possibilità di surrogazione nella prestazione previdenziale da parte della committente.

E così i giudici di Cassazione che, dando atto della corretta impostazione dei termini della questione di diritto da parte dei giudici del lavoro bresciani, confermano l'orientamento già supportato da altri precedenti in materia, e affermano che debba ritenersi oramai definitivamente superata ogni interpretazione volta a ritenere ammissibile tale surrogazione nel credito previdenziale.

Il committente - rilevano i giudici di legittimità - nel corrispondere il trattamento di fine rapporto, ha adempiuto a un'obbligazione propria, di fonte legislativa ex articolo 29 del Dlgs 276/2003, il che implica (e non può che implicare) che certamente gli spetta la surrogazione nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro, ma non altrettanto può dirsi per i diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia Inps. Ciò perché il diritto alla prestazione previdenziale in esame ha origine non nel rapporto di lavoro, ma in quello assicurativo-previdenziale accessorio al rapporto di lavoro e ha fonte legale.

E infatti sono decisive, da una parte, la natura della prestazione del Fondo di garanzia, che è natura previdenziale, e dall'altra, l'autonomia dell'obbligazione di Inps rispetto alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro. Senza contare che, oltretutto, le disponibilità del fondo «non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso» poiché sono «espressione dell'intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori», sicché qualsiasi intervento ristorativo di carattere diverso e verso soggetti diversi dai lavoratori assicurati si porrebbe in contrasto con le finalità istituzionali del fondo stesso, nonché in contrasto con il principio generale di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, contenuto di diritti soggettivi pubblici.

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