Contenzioso

L’avvocato Ue può essere assistito da un legale dello Stato

di Marina Castellaneta

Non sono incompatibili con il diritto Ue regole interne che impongono a un avvocato prestatore di servizi di un altro Stato membro di agire di concerto con un legale iscritto all’ordine del foro del giudice di un altro Paese dell’Unione. Questo nei casi in cui è richiesto, dinanzi a un giudice supremo, il rispetto di obblighi deontologici e procedurali che, invece, non gravano sull’individuo che può difendersi da sé. È la Corte di giustizia Ue a stabilirlo con la sentenza del 10 marzo (C-739/19) che ha chiarito la portata dell’articolo 5 della direttiva 77/249 intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati.

Un ricorrente irlandese, che si era difeso da sé in altri gradi del giudizio, nel procedimento dinanzi alla Corte suprema aveva nominato un’avvocata tedesca non autorizzata a esercitare in Irlanda. In base a regole nazionali, però, il ricorrente deve indicare, anche nei casi in cui sia possibile difendersi da sé, per il procedimento dinanzi alla Corte suprema, un legale autorizzato a esercitare in Irlanda. Su questa questione la Corte suprema irlandese si è rivolta ai giudici Ue.

Nessun dubbio – sostiene la Corte di Lussemburgo – che un simile obbligo sia una restrizione alla libera prestazione dei servizi nei confronti di avvocati di altri Stati membri anche perché comporta costi supplementari «rispetto a colui che decida di avvalersi dei servizi di un avvocato stabilito nello Stato membro del procedimento di cui trattasi».

Detto questo, però, la Corte dà il via libera a tale limitazione per ragioni di interesse pubblico come la tutela dei destinatari dei servizi giuridici e la necessità di garantire la buona amministrazione della giustizia.

Di conseguenza, se la legislazione nazionale serve a tutelare questi obiettivi una limitazione può essere ammessa. È necessario, però, che gli obblighi imposti nel corso del processo siano diversi nei casi in cui la parte proceda direttamente alla propria difesa o sia assistita da un avvocato perché in questo caso la presenza di un legale che esercita dinanzi al giudice adito permette di garantire «il supporto necessario per agire in un sistema giuridico diverso da quello in cui l’avvocato prestatore di servizi esercita abitualmente», assicurando l’adempimento delle norme procedurali e deontologiche applicabili. La limitazione alla libera prestazione dei servizi – se è garantito un certo grado di flessibilità nei rapporti tra i due avvocati - non va oltre quanto è necessario per la buona amministrazione della giustizia a condizione che le regole nazionali permettano di valutare le circostanze del caso perché, se l’avvocato prestatore di servizi ha già acquisito esperienze nello Stato in cui si svolge la causa, non va imposto l’obbligo di agire di concerto con un avvocato di quel foro.

Una valutazione che gli eurogiudici passano al giudice nazionale.

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