Contenzioso

Condotta antisindacale, tutelati i collaboratori

di Giampiero Falasca

La procedura per la repressione della condotta antisindacale si può utilizzare anche qualora i lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali non siano titolari di un contratto subordinato ma svolgano la propria attività nell'ambito di una prestazione d'opera occasionale.

Con l'affermazione di questo principio, il Tribunale di Milano (decreto del 28 marzo 2021) ha riconosciuto la condotta antisindacale di un'azienda che aveva inviato a tutti i propri collaboratori autonomi un video messaggio, nel quale questi venivano invitati a iscriversi ad un'associazione di rappresentanza dei lavoratori, e a informare l'azienda dell'avvenuta iscrizione, in modo da velocizzare la stipula di un accordo collettivo di settore.

I lavoratori coinvolti nella vicenda sono i cosiddetti shopper, figure professionali che offrono a una piattaforma digitale la propria disponibilità a fare la spesa per conto terzi in determinate fasce orarie, e che svolgono questa attività sulla base di un contratto di prestazione d'opera occasionale.Una qualificazione del rapporto che non viene messa in discussione dal Tribunale, il quale, anzi, rileva come la mancata obbligatorietà della prestazione possa far ritenere corretto l'inquadramento contrattuale.

Il Tribunale arriva alla dichiarazione di condotta antisindacale sulla base di due argomenti. Il primo è di carattere processuale: secondo l'azienda, non sarebbe applicabile la procedura prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori rispetto a una vicenda nella quale i lavoratori interessati non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha rigettato questa tesi, evidenziando che il video messaggio oggetto del giudizio faceva espresso riferimento alle organizzazioni sindacali come interlocutore indispensabile nella definizione delle regole collettive applicabili al rapporto.

Di fronte a questo riconoscimento, secondo il Giudice bisogna chiedersi quale tutela possano utilizzare le organizzazioni di lavoratori non subordinati, qualora ritengano di essere danneggiate da un comportamento aziendale. Se è vero che l'articolo 28 individua nel «datore di lavoro» il soggetto destinatario della procedura volta a reprimere la condotta antisindacale, va anche considerato - secondo il Tribunale - che l'articolo 2 del Dlgs 81/2015 ha esteso l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione di natura personale, intrattenuti con committenti che ne organizzano la prestazione. Tale norma, secondo la pronuncia, deve estendersi anche alla prestazione d'opera occasionale, essendo riferita a tutte le prestazioni che siano personali, continuative e organizzate dal committente, e quindi non solo alle co.co.co in senso stretto.

Il secondo argomento che porta all'accoglimento del ricorso riguarda il merito della condotta aziendale: a giudizio del Tribunale, è stato violato l'articolo 17 dello Statuto dei lavoratori, la norma che vieta all'imprenditore di sostenere, con qualsiasi mezzo, le associazioni sindacali, e l'articolo 8, nella parte in cui vieta al datore di raccogliere informazioni sulle scelte sindacali del personale.

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