Contenzioso

Impiego di fatto di lavoratori da parte di più datori, la regolarizzazione postuma dei rapporti non ha rilievo

di Mario Gallo

La riforma operata dal Dlgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei rapporti di lavoro, ha definitivamente riconosciuto al cosiddetto principio di effettività una valenza fondamentale al fine della concreta individuazione delle posizioni di garanzia rivestite di fatto dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto, ponendo così su di un piano più secondario il profilo formale.

Sotto tale aspetto appare particolarmente emblematica la sentenza 11701/2021 della Cassazione, che ha affrontato un interessante caso relativo a un infortunio sul lavoro accaduto all'interno di un cantiere edile in cui un operaio, a seguito della caduta dall'alto durante i lavori d'intonacatura, riportava gravi lesioni.

Di tale evento erano stati riconosciuti come responsabili del reato previsto dall'articolo 590, commi 1 e 3, del Codice penale, in violazione degli articoli 111 e 122 del Dlgs 81/2008, non solo il datore di lavoro della ditta subappaltatrice, ma anche l'amministratore di fatto della stessa ditta e il titolare dell'impresa appaltatrice.

In sostanza questi due ultimi sono stati riconosciuti come datori di lavoro di fatto dell'infortunato.

Imputazione del rapporto di lavoro e regolarizzazione postuma dell’assunzione
Gli imputati hanno, così, proposto ricorso per cassazione; in particolare, in estrema sintesi, il titolare dell'impresa appaltatrice si è difeso facendo osservare che lo stesso si sarebbe solo limitato a mettere in comunicazione alcuni lavoratori, fra cui l'operaio infortunato e suo cugino, con la ditta subappaltatrice, senza svolgere però alcuna attività nel cantiere, negando così la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore che, peraltro, veniva retribuito dalla ditta subappaltatrice, la quale sosteneva anche le spese per vitto e alloggio.

Sotto tale profilo ha precisato nel ricorso che dopo l'incidente sia l'operaio infortunato, sia un suo collega furono formalmente assunti dalla subappaltatrice, come dimostrano i Cud prodotti nel giudizio; quindi i rispettivi rapporti di lavoro subordinato furono sottoposti a una regolarizzazione postuma.
Anche l'amministratore di fatto della ditta subappaltatrice aveva negato di aver rivestito una posizione datoriale, essendo lo stesso del tutto estraneo alla gestione dell'impresa.

Pluralità di datori di lavoro di fatto
La Cassazione ha, tuttavia, respinto i ricorsi ritenendoli inammissibili; ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, dagli accertamenti è emerso che entrambe le imprese hanno mantenuto la concreta disponibilità del cantiere, dando direttive agli operai, con ciò assumendo gli obblighi propri del datore di lavoro in ordine alla previsione e attuazione delle misure di prevenzione.

Infatti, la «confusione di ruoli derivante dalla mancata regolazione dei rapporti fra più imprenditori che operano nello stesso cantiere facendo ricorso alla medesima manovalanza e l'assenza di formalizzazione del rapporto di lavoro con l'uno o con l'altro, non può incidere sugli oneri di prevenzione dai rischi per l'incolumità dei lavoratori, risolvendosi in un continuo rimbalzo della responsabilità datoriale, dovendo questa ricadere su ciascuno dei soggetti che organizzano l'attività ed operano nel cantiere avvalendosi della prestazione dei lavoratori, dando loro direttive, ancorché ciò si risolva in una subordinazione di fatto dei medesimi. Ed è in questo che si estrinseca il principio dell'effettività».

Di conseguenza, anche se i rapporti di lavoro erano stati regolarizzati da parte della ditta subappaltatrice ciò non ha rilievo in ordine alla posizione del titolare dell'impresa appaltatrice e dell'amministratore di fatto della subappaltatrice in quanto questi ultimi hanno esercitato in concreto un potere direttivo sui lavoratori, quindi, per effetto del citato principio di effettività previsto dall'articolo 299 del Dlgs 81/2008, hanno assunto come accennato la posizione di datore di lavoro di fatto.

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