Contenzioso

La valutazione della nuova menomazione deve tener conto di quella preesistente

di Silvano Imbriaci

Con la sentenza 63/2021, la Corte costituzionale esamina la legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 6, del Dlgs 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui vi sarebbe una disciplina con effetti divergenti tra l'ipotesi del primo periodo e quelle del secondo e terzo periodo, comportanti, queste ultime, una duplicazione totale o parziale dell'indennizzo, a differenza delle fattispecie disciplinate dal primo periodo.

In sintesi l'articolo 13 è la disposizione che regola il passaggio da un sistema assicurativo incentrato sulla capacità lavorativa generica, in base al Dpr 1124/1965, a una disciplina che ha accolto, nel contesto dell'assicurazione sociale Inail, il nuovo paradigma, di matrice civilistica, del danno biologico. Nella regolazione di danni policroni, la norma in questione traccia una netta separazione tra il precedente assetto normativo, che regola le patologie verificatesi o denunciate prima della data di entrata in vigore delle tabelle per la stima del danno biologico e la disciplina delle tecnopatie che vengono invece valutate con il nuovo paradigma.

Con riferimento alla valutazione e alla stima del danno biologico, il primo periodo del comma 6 consente di tenere conto, nella valutazione del danno biologico provocato da una tecnopatia, dell'eventuale aggravamento derivante da una malattia concorrente, pur se questa non ha una causa lavorativa. In altri termini, viene adottato un meccanismo che consente di valutare in maniera indipendente il maggior peso delle conseguenze pregiudizievoli di una patologia concorrente dovuto alle preesistenze (cosiddetta formula Gabrielli). Il legislatore ha quindi usato questa tecnica valutativa anche nel regime transitorio, per la stima del danno biologico, in assenza di indennizzo Inail, per le ipotesi di patologia concorrente, verificatasi o denunciata prima che entrasse in vigore il decreto ministeriale per la stima del danno biologico.

Il secondo periodo del comma 6, tuttavia esclude l'applicazione di questa tecnica per le patologie concorrenti per le quali in base al testo unico infortuni fosse stato erogato già un indennizzo. È' proprio questa distonia tra la prima parte e la seconda del comma 6 a provocare dubbi di legittimità costituzionale, essendo impedita l'erogazione dell'indennizzo Inail per danno biologico per infortunio con effetti pregiudizievoli sotto soglia (sotto il limite della nuova franchigia) non potendo avere alcuna rilevanza la preesistente tecnopatia che, in via autonoma, aveva già dato luogo all'erogazione di un indennizzo sulla base del testo unico infortuni.

Sulla questione, la giurisprudenza della Cassazione ha negato, ai fini del superamento della franchigia, la possibilità, secondo l’articolo 13, comma 6, secondo periodo, di stimare congiuntamente gli effetti delle patologie verificatesi sotto i due diversi sistemi normativi (Cassazione 10789/2020; 23781/2016; 12613/2008). E questo sulla base di una prima pronuncia della Corte costituzionale (la 426/2006), che però aveva sottoposto a esame un aspetto diverso della questione. Deve invece essere valutata l'ingiusta privazione, nel secondo periodo del comma 6, di una piena stima del danno biologico, in caso di tecnopatia i cui effetti pregiudizievoli siano aggravati da quelli di una pregressa patologia concorrente (solo perché era già stata oggetto di indennizzo).

La soluzione adottata poi dalla successiva giurisprudenza della cassazione (sentenze 6774/2018 e 6048/2018) volta a superare questa ingiusta situazione, e consistente nella stima unificata dei postumi, non soddisfa la Corte costituzionale, in quanto produce l'effetto di una super valutazione delle conseguenze pregiudizievoli nel caso in cui sia stato erogato il precedente indennizzo. La soluzione interpretativa alla quale si rapporta il rimettente porterebbe irragionevolmente a ritenere che l'assicurato, il quale ha già avuto dall'Inail un indennizzo per la prima tecnopatia, otterrebbe di più, nella stima degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla seconda tecnopatia concorrente, del lavoratore che – in base al testo unico infortuni – non avesse ricevuto alcun precedente indennizzo.

La Corte ritiene dunque che la mancata estensione alle patologie concorrenti di cui al secondo periodo dell'articolo 13, comma 6, del Dlgs 38/2000 della "formula Gabrielli", che non comporta alcun rischio di duplicazione di indennizzi, risulta poi tanto più irragionevole, ove si consideri che la medesima viene adottata non solo come regime transitorio, ma anche come tecnica che valorizza l'aggravamento della patologia concorrente, quando la preesistenza neppure aveva una eziologia lavorativa.

Adottare in tutti i casi la disciplina di cui al primo periodo consente invece di evitare una irragionevole disparità di trattamento. Occorre infatti garantire in tutti i casi di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati dalla patologia concorrente la piena stima del danno biologico. Per questo la Corte ha ritenuto l'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del Dlgs 38/2000 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, secondo quanto dispone il primo periodo del comma 6. Con l'effetto finale (voluto) di valorizzare la patologia concorrente, che vede appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima.

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