Contenzioso

Invalidità, necessaria una nuova domanda se cambia il reddito

di Silvano Imbriaci

In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, il principio della necessaria domanda amministrativa, ai fini della loro attribuzione, trova alcune applicazioni di un certo interesse e rilievo pratico. Ad esempio, in materia di prestazioni di invalidità civile (assegno mensile di assistenza) può accadere spesso che il conseguimento dei requisiti extrasanitari si collochi in un momento successivo rispetto alla domanda amministrativa.

Di questo caso si occupa l'ordinanza 23359/2021 della sesta sezione civile della Cassazione, in una fattispecie nella quale, a fronte della reiezione di domanda amministrativa di assegno mensile di assistenza, per mancanza del requisito reddituale, la parte interessata, raggiunto successivamente il requisito reddituale, propone qualche anno dopo un'istanza di riesame e chiede il pagamento della prestazione dalla data in cui viene superato l'elemento ostativo dei limiti di reddito (essendo già stato accertato fin dalla domanda originaria il requisito sanitario).

La Corte rileva che, nell'individuazione del momento di decorrenza della prestazione, non occorre far riferimento alla data in cui risulta(va)no integrati tutti i requisiti ed elementi costitutivi della prestazione.

La questione controversa riguarda dunque la necessità per il soggetto invalido, al quale nel passato sia stata negata la prestazione per difetto del requisito reddituale, di presentare una nuova domanda amministrativa, nel caso in cui siano integrati in un momento successivo i requisiti mancanti.

Ebbene, secondo la Cassazione, una nuova domanda è necessaria, in quanto si tratta di due procedimenti distinti e di due fattispecie autonome. Per l'attribuzione della prestazione occorre un atto di impulso in sede amministrativa, che peraltro costituisce anche condizione di proponibilità del ricorso giudiziario (a pena di inammissibilità). In altre parole, occorre una nuova domanda, a cui non può essere equiparata una richiesta di riesame, istituto ignoto all'ordinamento previdenziale e comunque privo di alcuna rilevanza ai fini del procedimento amministrativo e ai fini della proponibilità. Tale richiesta, nei procedimenti per l'invalidità civile, non può essere neanche considerata alla stregua di un ricorso amministrativo, perché a fronte del provvedimento di reiezione l'interessato può proporre esclusivamente ricorso giudiziario (articolo 42 del Dl 269/2003).

Un'altra interessante applicazione del principio della domanda è contenuta nell'ordinanza 23623/2021 della stessa sesta sezione civile della Cassazione, nella quale viene affrontato il problema della attribuzione di una provvidenza diversa corrispondente alle condizioni sanitarie accertate in seguito a procedimento per accertamento tecnico preventivo (articolo 445 bis del Codice di procedura civile), rispetto a quelle relative alla domanda amministrativa presentata. Nel caso specifico era stato dichiarato in sede giudiziale il diritto alla pensione di inabilità pensionabile Inps (legge 222/1984) in presenza di una domanda amministrativa per l'assegno di invalidità.

La Corte, sulla scorta di un orientamento consolidato, ritiene che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione richiesta, per cui la presentazione di una domanda volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento non può ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio come quello della pensione di invalidità civile. Non trova applicazione, infatti, l'articolo 149 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile che costituisce norma di economia processuale che consente di tener conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria rispetto al beneficio assistenziale richiesto con la domanda originaria.

La Corte ritiene che non vi siano ostacoli all'estensione di tale principio anche a diverse fattispecie, come nel caso delle prestazioni di invalidità pensionabili Inps. Anche se con accertamento tecnico preventivo è stato verificato un grado di invalidità totale e dunque maggiore rispetto a quello oggetto della richiesta in fase amministrativa, tale accertamento (a seguito di autonoma revisione promossa dall'ufficio) non consente l'attribuzione della prestazione di inabilità civile, in quanto mai chiesta in sede amministrativa. Tale accertamento, infatti, può semmai costituire la premessa di un'autonoma domanda amministrativa, e quindi di un autonomo procedimento, in cui, alla data della domanda, dovranno essere valutati anche i vari requisiti extrasanitari.

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