Contenzioso

Prestazioni previdenziali, legittimo sottoporre a decadenza l’azione giudiziaria

di Valeria Zeppilli

La valida proposizione dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di certe prestazioni previdenziali è subordinata dall'articolo 47 del Dpr n. 639 del 1970 a uno stringente termine di decadenza calcolato in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, la cui legittimità è stata di recente sottoposta al vaglio della Corte di cassazione, superandolo positivamente (sezione lavoro, 15 settembre 2021, n. 24957).

Per i giudici di legittimità, alla base di un simile vincolo vi è la necessità di tutelare la definitività e la certezza dei provvedimenti con i quali vengono erogate delle somme che sono a carico del bilancio pubblico. Ed è per questa stessa ragione che la decadenza non solo non è assoggettata alla disponibilità della parte, ma può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il limite del giudicato, e può essere opposta all'istituto previdenziale anche tardivamente. Tale conclusione non incontra nessun ostacolo nella circostanza che il diritto a certe prestazioni previdenziali trova il proprio riconoscimento nell'articolo 38, comma 2, della Costituzione, dato che già oltre trent'anni fa, con la sentenza n. 192 del 1987, la Consulta ha rilevato che la legge può regolare e sottoporre a limitazioni ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, purché tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto medesimo e non ne compromettano l'effettiva possibilità di esercizio. Confermata la legittimità dell'apposizione di un termine di decadenza per l'esperimento dell'azione diretta a conseguire determinate prestazioni previdenziali, la Corte di cassazione ha anche analizzato la questione dell'estensione temporale di tale vincolo. In particolari, i giudici hanno tentato di stabilire quando un termine di decadenza può ritenersi congruo, precisando che a tal fine occorre valutare se la possibilità di esercitare il diritto cui si riferisce possa reputarsi effettiva, tenendo conto sia dell'interesse di chi lo deve osservare, sia della funzione che l'ordinamento giuridico gli assegna. In buona sostanza, un termine di decadenza, legittimamente previsto dal legislatore, può ritenersi incongruo solo quando rende la tutela che l'ordinamento ha inteso accordare al cittadino leso nel suo diritto di fatto inoperante. Per i giudici, anche l'ordinamento dell'Unione europea valida la previsione posta dall'articolo 47 del Dpr n. 639/1970, in quanto anche la giurisprudenza sovranazionale ha chiarito che, quando il fine è quello di giungere a un "equo bilanciamento" tra gli interessi della comunità ed eventualmente i diritti dei convenuti, da un lato, e le esigenze di protezione dei diritti fondamentali delle persone, dall'altro, subordinare l'accesso al giudice a precisi limiti temporali non può dirsi in contrasto con l'articolo 6 della Cedu.

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