Contrattazione

Nuova ipotesi di accordo per il contratto della manutenzione verde

di Paola Sanna


Lo scorso 22 dicembre 2014, tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale Coldiretti, la Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato sottoscritto l'accordo che disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro quadri ed impiegati. Con decorrenza 1° gennaio 2015 a questi rapporti di lavoro si applica il C.C.N.L. per i quadri e gli impiegati agricoli, salvo quanto indicato nell'accordo.
E' opportuno segnalare che le parti hanno previsto che il presente accordo sia applicabile limitatamente alle imprese che, svolgendo in via esclusiva attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, non sono considerate agricole, ancorché gli operai siano inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo.


Contrattazione territoriale
Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, è stato stabilito che ai quadri e agli impiegati dipendenti da imprese in attività su una pluralità di territori o di province, si applicano le disposizioni del contratto territoriale in vigore nel territorio in cui si trova la sede legale del datore di lavoro; è possibile individuare una diversa sede, ma solo con specifico accordo sindacale aziendale.


Trasferta
I lavoratori in trasferta che non siano in grado di effettuare il rientro giornaliero in sede, con vitto e pernotto quindi fuori sede, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute previa presentazione dei documenti di spesa. Attenzione, l'accordo specifica che il tempo impiegato per il viaggio è considerato a tutti gli effetti tempo di lavoro.
In caso di rientro in sede in giornata, al dipendente sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari a questi importi:
- 8,00 euro fino a 15 chilometri;
- 11,00 euro oltre 15 e fino a 25 chilometri;
- 16,00 euro oltre 25 e fino a 40 chilometri;
- 26,00 euro oltre 40 chilometri.
In queste ipotesi, l'orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato e va conteggiato dall'ora fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.
Ed ancora, al dipendente autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso.
Infine, la contrattazione territoriale può derogare agli importi previsti anche attraverso una forfetizzazione degli stessi.

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