L'esperto rispondeContrattazione

Superamento comporto nel ccnl Trasporto merci

di Alberto Bosco

La domanda

Un lavoratore in malattia dal giorno 28/10/2013 è da considerare licenziabile alla data del 30/06/2014 cioè dopo il periodo di comporto pari a 245gg? O il periodo di comporto da considerare è secondo calendario e quindi i 245gg da conteggiare al 01/01/2014 ricominciano da capo e la data di fine periodo di comporto sarebbe il 02/09/2014? L'evento di malattia è unico e mai interrotto. Cordiali saluti e ove possibile si prega una sollecita risposta.

Il richiedente non ha in alcun modo precisato quale sia il CCNL al quale egli fa riferimento, in quanto ciascun contratto fissa un differente periodo di conservazione del posto di lavoro in presenza di assenze per malattia/infortunio, spesso con termini variabili che tengono conto dell’anzianità di servizio e/o della tipologia della malattia/infermità. Ad ogni modo, in via generale, va ricordato che ogni contratto sceglie il criterio con il quale il periodo va calcolato: o sulla base di un unico episodio di malattia di lunga durata, cd. comporto secco, ovvero con quello cd. per sommatoria e cioè calcolato sul totale delle assenze effettuate dal lavoratore in un determinato arco temporale (es. per il periodo di vigenza del CCNL), sovente, infine, a livello categoriale il periodo di comporto è indicato genericamente in mesi, che la legge considera, a differenza di quelli solari, tutti di giorni 30 cadauno. A questo punto può affermarsi che, laddove come sembrerebbe dal quesito il contratto collettivo disciplini l’ipotesi del cd. comporto secco al lavoratore spetta la conservazione del posto di lavoro per un periodo continuativo (nel suo caso 245 giorni), a prescindere dal fatto che, durante la malattia, inizi un nuovo anno civile (ossia un nuovo anno di calendario). Ne consegue che in questa ipotesi, il periodo di comporto si concluderà il 30 giugno, dopo di che – sempre che il CCNL non preveda la possibilità di richiedere aspettative o il lavoratore chieda di fruire delle ferie maturate e non godute – sarà possibile licenziare per avvenuto superamento del comporto.

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