Superamento comporto nel ccnl Trasporto merci
Il richiedente non ha in alcun modo precisato quale sia il CCNL al quale egli fa riferimento, in quanto ciascun contratto fissa un differente periodo di conservazione del posto di lavoro in presenza di assenze per malattia/infortunio, spesso con termini variabili che tengono conto dell’anzianità di servizio e/o della tipologia della malattia/infermità. Ad ogni modo, in via generale, va ricordato che ogni contratto sceglie il criterio con il quale il periodo va calcolato: o sulla base di un unico episodio di malattia di lunga durata, cd. comporto secco, ovvero con quello cd. per sommatoria e cioè calcolato sul totale delle assenze effettuate dal lavoratore in un determinato arco temporale (es. per il periodo di vigenza del CCNL), sovente, infine, a livello categoriale il periodo di comporto è indicato genericamente in mesi, che la legge considera, a differenza di quelli solari, tutti di giorni 30 cadauno. A questo punto può affermarsi che, laddove come sembrerebbe dal quesito il contratto collettivo disciplini l’ipotesi del cd. comporto secco al lavoratore spetta la conservazione del posto di lavoro per un periodo continuativo (nel suo caso 245 giorni), a prescindere dal fatto che, durante la malattia, inizi un nuovo anno civile (ossia un nuovo anno di calendario). Ne consegue che in questa ipotesi, il periodo di comporto si concluderà il 30 giugno, dopo di che – sempre che il CCNL non preveda la possibilità di richiedere aspettative o il lavoratore chieda di fruire delle ferie maturate e non godute – sarà possibile licenziare per avvenuto superamento del comporto.