Contrattazione

Casse edili: nuova disciplina per la trasferta a livello regionale

di Josef Tschöll

Con un accordo stipulato il 2 febbraio 2015 le parti sociali per i settori industria e cooperative edili (Ance, Aci Pl, Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea- Cgil) hanno concordato nuovi criteri per la regolamentazione della trasferta a livello regionale, che entreranno in vigore il 2 maggio 2015.
In caso di trasferta con destinazione al di fuori dei confini del territorio provinciale di riferimento dove è stabilita la sede di lavoro, si pone sempre anche il quesito relativo a quale Cassa edile sia necessario iscrivere i lavoratori. I Ccnl per l'industria edile e le cooperative hanno previsto che in caso di lavori privati l'impresa che invia proprio personale operaio a svolgere l'attività in trasferta in un'altra provincia è tenuta ad iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori qualora la durata prevista dei lavori nel cantiere sia superiore a 3 mesi. In caso di lavori pubblici l'obbligo decorre in ogni caso dall'inizio dell'attività. Questo genera ovviamente anche una serie di adempimenti amministrativi e di comunicazione alle Casse edili.
Per semplificare i rapporti è stato previsto dai rispettivi Ccnl (firmati il 1° luglio 2014) dei due settori citati una revisione degli obblighi per le trasferte in ambito regionale (anche in vista di una nuova disciplina per la trasferta nazionale) attraverso la messa in rete delle Casse edili con sistemi informatici anche esistenti, a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale.
L'intesa del 2 febbraio 2015 prevede, in particolare, che il sistema informatico della Cassa edile dove è ubicato il cantiere e quello della Cassa edile di provenienza dell'azienda e dei lavoratori condividano i dati del Mut (denunce mensili presentate). Dunque, in presenza dello scambio dei dati tra le varie Casse, le imprese possono in ambito regionale inviare i lavoratori in trasferta e mantenere l'iscrizione degli stessi nella Casse edile di provenienza. Si ritiene che questo dovrebbe consentire l'iscrizione dei lavoratori nella Cassa edile di provenienza anche per un periodo superiore a tre mesi almeno in ambito regionale. Viceversa, nelle regioni dove non è avviata la procedura di scambio dei dati, i lavoratori dovranno essere iscritti sin dal primo giorno nella Cassa edile del luogo dove si eseguono i lavori.
Altri criteri per la disciplina della trasferta regionale sono:
- l'obbligo per il committente di trasmettere alla Cassa edile dove si eseguono i lavori la notifica preliminare;
- la contribuzione dovuta per gli operai va versata alla Cassa edile di provenienza (l'accordo non lo specifica, ma si ritiene che debba essere versata alla Cassa edile dove si svolgono i lavori per quelle regioni ancora senza scambio dei dati);
- che continua a trovare applicazione il contratto integrativo della circoscrizione di provenienza. Il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza, nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea;
- le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa edile di provenienza.
L'accordo prevede che le parti sociali dovranno trovare a livello locale forme di compensazione in materia di contribuzione tra le Casse edili. In assenza di accordo locale entro il 2 maggio 2015 la trasferta regionale si attuerà secondo i principi fissati dall'intesa in commento. Questa prevede una compensazione per il contributo di sicurezza, il contributo alla Cassa edile, la quota di adesione territoriale e il contributo Rlst (rappresentante per la sicurezza). La compensazione si applica dal primo giorno di trasferta.
L'accordo prevede poi un monitoraggio circa l'attuazione e incontri di verifica tra le parti sociali e demanda alla Cnce i compiti tecnici di attuazione.

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