L'esperto rispondeContrattazione

Azienda artigiana: applicazione del CCNL

di Callegaro Cristian

La domanda

La domanda riguarda un'azienda artigiana aderente ad un'associazione di categoria delle imprese artigiane. L'azienda dovrà impiegare lavoratori dipendenti in un'attività inquadrata ai fini INPS nel settore Terziario/Commercio. La scelta del contratto collettivo da applicare ai lavoratori dipendenti si determinerà in funzione dell'attività svolta e del relativo inquadramento previdenziale o si potrà scegliere di applicare un differente CCNL del settore Artigianato sottoscritto dall'Associazione sindacale?

Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti e produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti collettive direttamente stipulanti, nonché dei soggetti individuali appartenenti alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato. Inoltre, il contratto collettivo si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente (ad esempio, per comportamento conformativo) o esplicitamente (ad esempio, perché nella lettera di assunzione viene richiamato) aderiscano allo stesso. Ogni datore di lavoro può scegliere liberamente (quindi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta) a quale associazione di categoria iscriversi; una volta iscritto, deve obbligatoriamente applicare il contratto collettivo sottoscritto dall’associazione cui ha aderito. In tal caso il contratto collettivo si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta dagli stessi. Per tale motivo si ritiene che l’azienda artigiana debba applicare un contratto collettivo sottoscritto dall’associazione datoriale cui è iscritta, indipendentemente dall’attività svolta e/o dall’inquadramento previdenziale della stessa. Solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia iscritto ad un’associazione sindacale egli non ha l’obbligo di applicare un contratto collettivo. In tal caso, tuttavia, egli è comunque tenuto da fonti costituzionali e legislative a rispettare alcune garanzie. Tra queste vi è il trattamento retributivo, che secondo l’articolo 36 della Costituzione deve essere “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Nell’ipotesi che il trattamento economico non fosse rispettoso del principio costituzionale della sufficienza, al giudice spetterà l’individuazione puntuale della retribuzione da applicare, facendo riferimento al contratto collettivo più “aderente” oppure anche senza richiamare alcun contratto collettivo. Neanche riguardo quest’ultima funzione, infatti, i parametri contrattuali sono vincolanti, potendo, la determinazione giudiziale, anche discostarsi da quella collettiva e fondarsi su criteri diversi liberamente apprezzati dal giudice: ad esempio sulla particolare natura del lavoro svolto, se non, come previsto da un orientamento più recente, su altri fattori, quali le condizioni ambientali del mercato, e addirittura sulla capacità economica del datore di lavoro.

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