Contrattazione

La nuova disciplina dell’orario di lavoro e del lavoro straordinario nel contratto Autoferrotranvieri

di Cristian Callegaro

In data 28 novembre 2015 è stata sottoscritta – da Asstra, Anav, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal – l'ipotesi di accordo di rinnovo del ccnl Autoferrotranvieri-internavigatori (mobilità-tpl).
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2015 e scadrà il dicembre 2017.
Di seguito si analizzano le discipline dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario.


Orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 39 ore come media nell'arco di 26 settimane consecutive.
La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore comprensive del lavoro straordinario.
L'orario di lavoro settimanale del dipendente può essere programmato dall'azienda nel limite minimo di 27 ore e massimo di 50 ore (60 ore massime per il personale viaggiante).
Nelle aziende ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello stabilito nel contratto nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le relative compensazioni. In particolare, nelle aziende dove persista un orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (39 ore settimanali), le prestazioni lavorative eccedenti la minore durata di orario aziendale e fino al limite medio stabilito dal ccnl, verranno considerate come lavoro supplementare volontario e saranno retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale (esclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima).


Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello che eccede il limite medio settimanale dell'orario di lavoro, fatti salvi gli accordi aziendali secondo i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite in riferimento al mese n cui sono svolte dal lavoratore.
Il limite massimo delle prestazioni straordinarie è stabilito in 150 ore pro-capite per ogni periodo di 26 settimane consecutive, escludendo le ore di lavoro straordinario svolte:
-ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003 (casi eccezionali, casi di forza maggiore, eventi particolari, ecc.);
-ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'articolo 27 del presente accordo programmazione dei turni in assenza di accordo aziendale);
-per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
-entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.

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