L'esperto rispondeContrattazione

Accordo aziendale sugli straordinari per gli artigiani metalmeccanici

di Callegaro Cristian

La domanda

Buongiorno, si chiede se per una azienda metalmeccanica artigiana, che supera il tetto degli straordinari previsti dal contratto facendo manutenzione di impianti, e che in seguito ad una verifica dell'ispettorato che contesta la divisione delle ore giornaliere di lavoro, esempio 10 ore totali di cui retribuite 2 come lavoro ordinario e 8 come lavoro straordinario, sia possibile produrre e in quali termini, un accordo aziendale relativo alla retribuzione delle ore di lavoro collate nella fascia pomeridiana, come richiesto dall'ispettore e a quali problemi si può incorrere con un accordo in tali termini.

L’articolo 22 del ccnl Area meccanica artigianato prevede che “è considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali. Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore (omissis)”. Premesso quanto sopra, non è chiaro dal quesito se un accordo aziendale in materia di lavoro straordinario sia già validamente vigente o meno. Si ritiene non lo sia, altrimenti non vi sarebbe stata la contestazione in sede ispettiva. In mancanza, la stipulazione di un eventuale accordo nel senso contemplato dal lettore avrà efficacia verosimilmente dalla stipulazione dello stesso. Per il periodo pregresso, quindi, si ritiene non possibile regolamentare diversamente l’istituto oggetto di contestazione. Nell’eventualità venga stipulato un accordo occorre inoltre valutare l’ambito di regolamentazione del medesimo; si rammenta, infatti, che l’utilizzo dei c.d. contratti di prossimità – i quali possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro - in materia di orario di lavoro soggiace al rispetto di alcune condizioni, quali: il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro; l’adeguata rappresentatività sul piano nazionale o territoriale delle associazioni dei lavoratori firmatarie; il perseguimento di determinati obiettivi stabiliti dalla legge (per esempio, maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività, ecc.). Riguardo la contestazione mossa in sede ispettiva, per poter procedere con l’eventuale ricorso occorre fare riferimento al verbale ispettivo, che, tra gli altre informazioni, deve contenere l’indicazione dei ricorsi esperibili e dei relativi termini per la proposizioni. Per ciò che attiene al regime sanzionatorio applicabile nell’ipotesi di superamento del limite di ore annuali di lavoro straordinario, tale violazione è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro; se la stessa si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta). Se il limite previsto dalla contrattazione collettiva è inferiore alle 250 ore, solo al superamento di detta soglia, ma fatte salve le ipotesi derogatorie di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 (casi eccezionali, forza maggiore, eventi particolari, ecc.), si configura la violazione della previsione normativa. Con riguardo al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale di cui all’articolo 18-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003, a decorrere dal 24 dicembre 2013 il quadro sanzionatorio risulta il seguente: - da 200 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); - da 800 a 3.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); - da 2.000 a 10.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

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