L'esperto rispondeContrattazione

Applicazione di due CCNL in azienda

di Callegaro Cristian

La domanda

Azienda operante nel settore della consulenza per servizi ambientali e trasporto rifiuti (cod. ateco 71.1) applica ccnl terziario. Come attività complementare e secondaria svolge attività di autotrasporto rifiuti (cod. ateco 49.41). E' iscritta al registro delle imprese di autotrasporto. E' possibile applicare in azienda due CCNL, terziario e trasporti, per poter applicare agli autotrasportatori l'accordo di forfetizzazione degli straordinari? Grazie.

Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti e produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti collettive direttamente stipulanti, nonché dei soggetti individuali appartenenti alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato. Inoltre, il contratto collettivo si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente (ad esempio, per comportamento conformativo) o esplicitamente (ad esempio, perché nella lettera di assunzione viene richiamato) aderiscano allo stesso. Ogni datore di lavoro può scegliere liberamente (quindi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta) a quale associazione di categoria iscriversi; una volta iscritto, deve obbligatoriamente applicare il contratto collettivo sottoscritto dall’associazione cui ha aderito. In tal caso il contratto collettivo si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta dagli stessi. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia iscritto ad un’associazione di categoria, la scelta del contratto collettivo da applicare viene in genere operata sulla base dell’attività aziendale. Al riguardo, l’articolo 2070, comma 1, del codice civile prevede che “l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”. Qualora l'impresa svolga più attività diverse tra loro, il contratto collettivo applicabile si individua con riferimento all'attività prevalente. L'accertamento dell'attività prevalente si esegue combinando tra loro i criteri: - dell'ammontare dei costi e dei ricavi relativi a ciascuna attività; - del volume di forza lavoro impiegato con riferimento a ciascuna attività. Qualora, tuttavia, l’azienda eserciti distinte attività aventi carattere autonomo, il comma 2 dell’articolo 2070 c.c. stabilisce che “si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”. In risposta al lettore, si ritiene sia possibile applicare due distinti contratti collettivi nazionali di lavoro se la stessa azienda esercita distinte attività autonome. L’autonomia si estrinsecherà, per esempio, sull’esigenza di assumere personale esclusivo per ciascuna delle due attività, sulla tenuta di due contabilità separate, sull’esistenza di due organizzazioni distinte (rispetto alle quali i dipendenti di ciascuna non dovranno confluire nell’altra, stante la diversa disciplina giuslavoristica e di sicurezza dei luoghi di lavoro).

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