Contrattazione

Festività di Pasqua: il trattamento economico nella contrattazione collettiva

di Cristian Callegaro

In genere la festività di Pasqua, cadente quest'anno il 27 marzo 2016, non viene compensata attraverso un trattamento economico a favore dei lavoratori dipendenti. La relativa retribuzione è, invece, prevista per il successivo lunedì di Pasqua, che viene trattato come festività infrasettimanale.

Tuttavia, alcuni contratti collettivi prevedono uno specifico trattamento anche per la giornata di Pasqua.


Alimentari – aziende industriali
Per le aziende del settore Olio e margarina, a fronte del giorno di Pasqua, è prevista la concessione di un giorno aggiuntivo di ferie.


Servizi postali in appalto
Il giorno di Pasqua rientra tra le festività infrasettimanali. Nel caso in cui le festività cadano in giornata di riposo settimanale, al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile. Ai lavoratori che nelle festività prestano la loro opera è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per lavoro festivo.


Gomma plastica – aziende industriali
In occasione della Pasqua, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di 1/25 della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del ccnl.


Chimica – aziende industriali
Per il settore della chimica, nella ricorrenza pasquale viene corrisposto a tutti i lavoratori l'importo di una quota giornaliera (1/25) della retribuzione globale di fatto.


Recapito telegrammi ed espressi
Il giorno di Pasqua rientra tra le festività infrasettimanali. Nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di riposo settimanale al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi mensili della retribuzione.


Sacristi
In occasione della Pasqua viene corrisposta una gratifica di 50 euro, con effetto esclusivamente sul trattamento di fine rapporto.


Agenzie marittime ed aeree
Il giorno di Pasqua viene considerato festivo. Per le festività cadenti di domenica è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile.
Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.
Nel giorno di coincidenza fra domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni quindi saranno compensate come straordinario festivo.


Servizi di pulizia – aziende artigiane
Il giorno di Pasqua è considerato giorno festivo. Nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di riposo settimanale, spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile.


Pompe funebri – aziende private
Il giorno di Pasqua rientra tra le festività infrasettimanali. Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di domenica, al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di festività col giorno di riposo compensativo od altra giornata comunque libera da prestazioni lavorative.

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