Contrattazione

Turismo, con la busta paga di marzo l’elemento sostitutivo del premio di risultato

di Cristian Callegaro

I lavoratori del turismo non interessati da accordi sul premio di risultato riceveranno con la busta paga di marzo 2016 un elemento retributivo di garanzia. È quanto prevede l'articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende del settore turismo aderenti a Confcommercio riguardo l'effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello.

L’articolo 13 prevede, al comma 1, l'istituzione di un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale; l'erogazione del premio deve in ogni caso essere connessa al raggiungimento degli obiettivi definiti da un accordo integrativo, aziendale o territoriale.

Nell'ipotesi in cui, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non sia stato definito l'accordo entro il 31 gennaio 2016, il datore di lavoro dovrà erogare, con la retribuzione del mese di marzo 2016, un importo sostitutivo del premio di risultato, pari ai seguenti valori (potenziali):

LIVELLO / IMPORTO
A, B / 186,00 euro
1°, 2°, 3° / 158,00 euro
4°, 5° / 140,00 euro
6° S, 6°, 7° / 112,00 euro


L'elemento retributivo:
- compete ai lavoratori qualificati in forza al 29 febbraio 2016, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno 6 mesi;
- sarà calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate nel periodo 1° gennaio 2014 -29 febbraio 2016;
- per i lavoratori a tempo parziale l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa;
- non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto l'importo è stato stabilito a titolo onnicomprensivo;
- è assorbito, con esclusione degli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl turismo, che venga pagato nei periodi successivi al 1° gennaio 2014;
- nel caso in cui a livello territoriale siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il contratto collettivo, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi, sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute sulla base di tali accordi per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 29 febbraio 2016.

In presenza di difficoltà economico-produttive, il datore di lavoro potrà comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alle competenti organizzazioni territoriali l'impossibilità di procedere all'erogazione del premio.

Infine, vale la pena evidenziare come non tutte le sigle datoriali abbiano sottoscritto il contratto che disciplina il premio di risultato e il relativo elemento sostitutivo la cui corresponsione è prevista con la paga di marzo 2016. In particolare, hanno sottoscritto l'accordo del 18 gennaio 2014 Federalberghi (settore alberghi) e Faita (settore campeggi); non risulta, invece, abbiano ancora sottoscritto l'accordo Fipe (settore pubblici esercizi) e Fiavet (imprese di viaggio).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©