Contrattazione

Rinnovato il contratto per le istituzioni sociali Agidae

di Paola Sanna

Il 13 aprile 2016 tra Agidae, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Conf.s.a.l. e Sinasca è stato sottoscritto l'accordo nazionale in materia di disciplina del rapporto di lavoro negli istituti scolastici, di assistenza sanitaria integrativa e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale accordo risulta applicabile a tutte le istituzioni Agidae.


Tipologie contrattuali e congedo di paternità
Le discipline del contratto a termine, a tempo parziale e di quello intermittente vengono aggiornate alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 81/2015.
Lle norme contrattuali in materia di tutela della maternità e della paternità sono aggiornate ai sensi del Dlgs 80/2015.


Aumenti contrattuali
A decorrere dalla retribuzione di maggio 2016 viene stabilito un aumento complessivo del minimo tabellare per il livello V pari a 110,00 euro (da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento).
Tale aumento viene riconosciuto in tre tranches:
- 50,00 euro da maggio 2016;
- 30,00 euro da maggio 2017;
- 30,00 euro da maggio 2018.
La nuova retribuzione base per il quinto livello di inquadramento risulta quindi pari, con decorrenza maggio 2016, a 1.666,80 euro.


Retribuzione progressiva di accesso
La retribuzione progressiva di accesso, introdotta con gli accordi di luglio 2013 e di settembre 2014, non può essere minore della retribuzione ordinaria in atto, alle percentuali presenti di seguito:
- settembre 2015: 82%;
- settembre 2016: 85%;
- settembre 2017: 88%;
- settembre 2018: 100%.


Assistenza sanitaria integrativa (Asi)
Viene introdotta in via sperimentale per tutti i lavoratori l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa e dunque, a partire dal 1°settembre 2016, i dipendenti a tempo indeterminato saranno iscritti al Fondo che sarà costituito tra le parti. Per tale copertura è necessario un contributo mensile a carico ditta per ogni dipendente aderente al fondo pari a 5 euro. E' ammessa l'adesione a tale fondo anche da parte del personale religioso degli enti datoriali, ovvero facente parte di ordini e congregazioni religiose, purchè residenti in Italia.


Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
È possibile instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata riferita di norma all'anno scolastico, salvo accordi diversi tra le parti. Il corrispettivo può essere concordato tra le parti, ma non può essere inferiore alla quota oraria all'articolo 29 del Ccnl Agidae in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area e livello dell'area II.

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