Contrattazione

Accordo sull’Ape per il settore Edili Confapi

di Rossella Quintavalle

In considerazione dell'istituzione dal 1° ottobre 2015 del Fondo Unico Nazionale per l'anzianità professionale edile e degli accordi sottoscritti nel 2015 in seno al comitato della bilateralità che hanno previsto una regolamentazione nazionale dell'Ape, in data 26 maggio 2016, tra Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, è stato sottoscritto l'accordo per il recepimento nel contratto edili piccola industria, della nuova disciplina sulle prestazioni relative all'anzianità professionale edile ordinaria (Ape) e del nuovo Fondo Unico Nazionale.

Le parti, nelle more della costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni (SBC), delegato alla gestione del Fondo Unico Nazionale, concordano di attribuire provvisoriamente alla gestione del Fondo Unico presso la Cnce, i contributi Ape versati a decorrere dal 1/10/2014 e di sostituire l'articolo 29 del Ccnl vigente Confapi-Aniem.

Nel novellato articolo viene stabilito che a decorrere dall’1 ottobre 2015 è istituito il Fondo Unico Nazionale per l'anzianità professionale edile che opererà nell'ambito del nuovo SBC. Alla copertura degli oneri il datore di lavoro provvede con un contributo nella misura stabilita da ciascuna circoscrizione territoriale sulla base dei dati forniti dalla Cnce, ovvero, nel caso di applicazione del secondo punto della norma transitoria inserita in acccordo, secondo le modalità stabilite nel nuovo allegato C. Il contributo è calcolato, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17, sui seguenti elementi della retribuzione
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13), utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 18, 19, 32 e 33.
Nella nuova stesura dell'allegato C viene previsto, tra l'altro, che ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione, effettuata dall'Edilcassa in occasione del 1 maggio; sono inoltre determinati gli importi a valere per l'erogazione di maggio 2016 prevedendo altresì che per gli operai discontinui l'importo orario calcolato è pari rispettivamente al 90% e all'80% di quello dell'operaio comune.
I sottoscrittori, inoltre, individuano i principi di indirizzo per il governo della bilateralità e per la costituzione del Sbc come di seguito indicate:
1. le associazioni datoriali e sindacali di categoria, firmatarie del Ccnl in esame, saranno parti costituenti dei nuovo Sbc e concorreranno, nell'ambito del Comitato della Bilateralità, alla redazione dello statuto e del regolamento per definirne regole e governante;
2. il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da Cnce, Cncpt e Formedil sia il nuovo Fondo Unico nazionale per l'Ape;
3. i sottoscrittori si impegnano altresì ad attivarsi affinché siano applicati, anche negli enti territoriali, i principi di pari dignità e rappresentatività attraverso le opportune modifiche da attuare agli statuti vigenti;
4. le parti si impegnano a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della Bilateralità, relativo alla costituzione di un'apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall'attuazione di tali principi. All'esame della Commissione saranno preventivamente sottoposte anche le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.
All'accordo sono allegate le nuove tabelle per la contribuzione Confapi Aniem al Fondo Unico Ape.

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