Contrattazione

Nuovo accordo per i collaboratori outbound dei call center

di Rossella Quintavalle

Il 28 giugno tra Assotelecomunicazioni-Asstel, assistita da Assocontact, e le segreterie nazionali di Slc-Cgil, Fistel- Cisl, Uilcom-Uil si è provveduto a modificare e integrare l'Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center “outbound”, stipulato con riferimento al Ccnl delle telecomunicazioni.

L'accordo è stato sottoscritto per la prima volta il 1° agosto 2013 e adeguato successivamente il 30 luglio 2015 al fine di puntualizzare che le norme ivi previste devono intendersi riferite ai contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle attività “outbound” dallo stesso regolate.

Nell'accordo si rammenta come, al fine di evitare gli effetti distorsivi che potrebbero ricadere sui lavoratori dei call center per effetto di altri contratti che non rispondono al dettato normativo, sia stato richiesto l'intervento chiarificatore del ministero del Lavoro che, con interpello numero 27 del 15 dicembre 2015, in merito agli elementi necessari per qualificare l'Accordo collettivo previsto dall'articolo 2 del Dlgs 81/2015, affronta l'esclusione dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione operata da tale norma.

A tal proposito il dicastero ricorda che tale esclusione opera solo per le collaborazioni che trovano la puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata da indici sintomatici già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività.

Premesso che il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2° livello di inquadramento del Ccnl delle telecomunicazioni rapportato alle ore di effettiva prestazione nel periodo di vigenza del contratto a progetto, e che al fine di permettere al mercato di adeguare i costi ai ricavi e di riallineare i diversi sistemi in atto per il riconoscimento del corrispettivo ai collaboratori, sono applicate prestabilite percentuali di tale livello retributivo, con l'accordo del 28 giugno 2016 le parti concordano di rinviare la decorrenza della progressione economica dal 70% al 80% con il conseguente mantenimento dell'attuale corrispettivo minimo garantito per i prossimi sei mesi; stabiliscono le nuove decorrenze nella seguente modalità:
-1° gennaio 2017 dal 70% all' 80%;
-1° gennaio 2018 dall'80% al 90%;
-1° gennaio 2019 dal 90% al 100%.

Tutela dei collaboratori
I sottoscrittori stabiliscono, altresì, che dal 1° gennaio 2017 i collaboratori con contratto di durata superiore a 30 giorni comprensivi di proroghe e/o rinnovi, potranno fruire di un'assistenza sanitaria integrativa al Ssn a copertura del rischio grandi interventi, prestazioni di long term care e di maternità; i costi saranno a carico del committente per un ammontare massimo, per ciascun lavoratore, di 7 euro comprensivo degli oneri di natura fiscale e contributiva. Tali collaboratori potranno inoltre, sempre da tale data, optare per una forma di assistenza più ampia e in tal caso il contributo massimo aggiuntivo per tale ulteriore tutela sarà ripartito nella seguente misura:
-committente euro 6;
-collaboratore euro 2.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2016 e il 31 dicembre 2016 le imprese inizieranno ad accantonare mensilmente la somma di 7 euro per ciascun collaboratore mentre un'apposita commissione paritetica definirà entro il 30 settembre le modalità di utilizzo di tali somme.

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