Contrattazione

Crescono a tre i giorni di permesso per nascita di un figlio nel nuovo contratto del settore delle autostrade

di Rossella Quintavalle

Dopo lunghe e difficoltose trattative il 29 luglio 2016, Federreti, Fise Acap, unitamente a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugltrasporti, hanno siglato l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 1° agosto 2013 apportando notevoli modifiche in paticolar modo per ciò che riguarda il rafforzamento delle tutele a garanzia del lavoratore.

Il rinnovato contratto, a seguito del quale è stato scongiurato lo sciopero previsto per i primi di agosto, ha valenza triennale con decorrenza 1° gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2018 previa consultazione e approvazione da parte dei lavoratori da realizzarsi entro il 30 settembre.

Per la parte economica a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio – 31 luglio 2016 è stata prevista la corresponsione dei seguenti importi forfettari a titolo di una tantum:

Livello A: 158,70 euro
Livello A1: 141,89 euro
Livello B: 125 euro
Livello B1: 114,19 euro
Livello C: 100 euro
Livello C1: 91,22 euro
Livello D: 67,57 euro

L'intesa prevede inoltre un incremento dei minimi retributivi da erogarsi in tre tranches unitamente alle retribuzioni del mese di agosto 2016, gennaio 2017 e gennaio 2018.
I nuovi importi da corrispondere con decorrenza 1° agosto 2016 sono i seguenti:

Livello A: 2.295,54 euro
Livello A1: 2.051,34 euro
Livello B: 1.807,10 euro
Livello B1: 1.650,86 euro
Livello C: 1.445,70 euro
Livello C1: 1.318,72 euro
Livello D: 976,81 euro

Dopo aver rivisitati gli articoli relativi al contratto a tempo determinato, part-time e congedi parentali al fine di armonizzarli con la normativa vigente, le parti si accordano per apportare ulteriori modifiche alla disciplina delle trasferte, malattia, ente bilaterale e previdenza complementare, oltre a rafforzare le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e cambi d'appalto.

Si esaminano di seguito alcune modifiche contrattuali introdotte dall'ipotesi di accordo.

Permessi
Fa il suo ingresso nella rinnovata contrattazione il riconoscimento dell'unione civile in occasione della quale scatta il diritto al congedo di quindici giorni di permesso continuativi al pari dell'evento matrimonio; aumentano, inoltre, da uno a tre, le giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.

Trasferte
In caso di trasferta che preveda il pernottamento, in aggiunta ai rimborsi, l'indennità spettante aumenterà da 20 a 30 euro lordi e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in caso la trasferta sia di durata superiore alle dodici ore giorno, l'importo da corrispondere sarà pari a 20 euro.

Malattia
Viene eliminato il comporto in caso di malattie gravi durante il quale il lavoratore mantiene la conservazione del posto e il pagamento dell'intera retribuzione per 365 giorni consecutivi, dopodiché il rapporto di lavoro viene sospeso a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Ente bilaterale
In ambito delle attività dell'ente bilaterale le parti concordano nell'utilizzare parte del patrimonio accumulato per la stipula di una polizza premorienza e Ltc a favore di tutti i dipendenti, ed altresì per integrare il reddito in caso di congedo parentale per maternità/paternità.

Previdenza complementare
Attraverso l'istituzione di un contributo mensile a carico azienda pari allo 0,50% della retribuzione mensile, i sottoscrittori a far data 1° gennaio 2017 assicurano l'iscrizione di tutti i lavoratori alla previdenza complementare, in aggiunta a una eventuale precedente iscrizione del lavoratore al Fondo astri o altro fondo negoziale.

Violenza di genere
Inserita in contratto la disciplina sulla violenza di genere a tutela delle lavoratrici. Secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Dlgs 80/2015 la lavoratrice facente parte dei percorsi di protezione per aver subito violenza di genere, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Il congedo è retribuito, coperto da contribuzione figurativa e può essere fruito su base oraria o giornaliera in un arco temporale di tre anni. La stessa lavoratrice ha inoltre facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

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