Contrattazione

Regolato l’apprendistato professionalizzante nel rinnovato Ccnl chimica Confapi

di Rossella Quintavalle

Nell'accordo di rinnovo del Ccnl del 26 luglio 2016 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro, Unionchimica Confapi con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, nel riscrivere l'articolo 1 dedicato al contratto di apprendistato, hanno concordato di regolamentare la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, apportando le necessarie modifiche al fine di adeguarla alla normativa di recente emanazione relativamente ai rinvii alla contrattazione collettiva da questa previsti ed in riferimento a tutti i settori destinatari dell'ipotesi di rinnovo.
Resta confermato l'affidamento all'Enfea della gestione delle iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa applicativa del 28 dicembre 2012, per ciò che riguarda la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi, nonché per la formazione sia dell'apprendista, sia del tutor aziendale.
Il “professionalizzante”, che può essere instaurato con giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni e con giovani in possesso di una qualifica professionale (di cui al Dlgs. n. 226/2005) dal diciassettesimo anno di età, è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso percorsi di formazione al fine di acquisire competenze base, trasversali e tecnico-professionali. Ampio spazio è per l'appunto dedicato dai sottoscrittori al tema della formazione, per l'effettuazione della quale saranno destinate centoventi ore annue retribuite distribuite tra formazione interna per ciò che riguarda le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, e qualora l'impresa non disponga di adeguata capacità formativa, formazione esterna.
Nelle imprese che occupano almeno cinquanta dipendenti, fatte salve possibili diverse ipotesi individuate a livello aziendale, l'assunzione con tale tipologia contrattuale potrà avvenire solamente se sono stati trasformati a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti scaduti nei trentasei mesi precedenti; è consentita tuttavia l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto di tale limite.
Nelle imprese che occupano meno di dieci dipendenti, non trovando applicazione la medesima percentuale, possono essere stipulati contratti di apprendistato professionalizzante in misura non superiore al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'inizio del mese precedente l'assunzione del nuovo lavoratore, con un minimo di tre.
La durata del contratto non potrà superare i trentasei mesi e il servizio prestato presso aziende dello stesso settore con analoghe mansioni si cumula ai fini di tale periodo purché tra l'uno e l'altro non sia trascorso più di un anno. Per le sospensioni complessivamente superiori ai 30 giorni (escluse ferie, Rol ed ex festività) il rapporto si intende prorogato per la medesima durata di assenza.
L'inquadramento iniziale del lavoratore non potrà essere inferiore a più di due livelli rispetto a quello di destinazione e, decorsi dieci mesi, scatterà il livello immediatamente superiore per giungere al termine del contratto all'inquadramento finale inizialmente stabilito, nel contempo la retribuzione seguirà la progressione dell'inquadramento.
Per ciò che riguarda periodo di prova, ferie, malattia, preavviso e recesso, rimane valida la disciplina già contenuta nel Ccnl del 17 dicembre 2009.

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