Contrattazione

Artigiani e Pmi del Veneto, il nuovo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

di Fabio Antonilli

Il 1° settembre 2016 tra la Confartigianato Imprese Veneto, Cna del Veneto, Casartigiani del Veneto, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil regionali è stato siglato l'accordo interconfederale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (cd. «apprendistato di primo tipo») nonché dell'apprendistato di alta formazione e ricerca professionale (cd. «apprendistato di terzo tipo»), dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015.

Quella che segue è una illustrazione della disciplina della prima tipologia di apprendistato.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale può essere stipulato con i giovani studenti di età compresa tra i 15 ed i 25 anni. Dal momento in cui sono assunti presso un'azienda, essi acquisiscono il doppio status di «studente» e «lavoratore», e conseguentemente sono tenuti ad osservare le regole comportamenti nell'istituzione formativa e nell'impresa, in particolare per quanto riguarda le norme in materie di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna ed esterna all'azienda.

Unitamente al contratto di apprendistato il datore di lavoro deve sottoscrivere: con l'istituzione formativa un Protocollo che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna o esterna all'impresa; con il giovane apprendista il PFI (piano formativo individuale) che deve prevedere la distinzione tra le ore di formazione interna ed esterna, nonché la durata e l'articolazione dell'orario di lavoro. Entrambi i documenti devono essere redatti in conformità, rispettivamente, agli allegati 1 e 1.A del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

La durata massima dell'apprendistato, che è direttamente collegata all'acquisizione della qualifica professionale o del diploma professionale o del diploma di scuola media superiore, è pari a tre anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno nei casi previsti dalla legge. L'accordo stabilisce anche la durata minima che non può essere inferiore ai sei mesi.
In materia retributiva l'accordo affronta e definisce le regole per ciascuna delle tre casistiche che possono realizzarsi.

Durante le ore di formazione esterna, quelle che si svolgono presso l'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo (v. anche art. 43, c. 7, del d.lgs. 81/2015).

Durante le ore di formazione interna all'impresa l'apprendista ha diritto ad una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta, mentre non matura i ratei degli istituti contrattuali diretti o differiti (es. 13a o gratifica, Tfr, ecc.).

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, è stato previsto che la retribuzione dell'apprendista sia determinata dall'applicazione, in ragione d'anno, della seguente progressione percentuale sulla retribuzione tabellare della categoria/livello nel quale sarà inquadrato al termine dell'apprendistato: 51%, 56%, 65%, 75%.
L'accordo prevede anche che al superamento del 18° anno di età l'apprendistata ha diritto ad una maggiorazione del proprio trattamento economico pari al 5%.

Oltre alla corresponsione della retribuzione il datore di lavoro è tenuto a versare annualmente (nel mese di luglio di ogni anno) un importo pari a 250 euro quale “quota di adesione contrattuale” ad un fondo negoziale di previdenza complementare dell'Artigianato. Tale versamento prescinde dall'opzione circa la destinazione del Tfr operata dall'apprendista.
Con l'accordo, inoltre, è stata prevista una prestazione di welfare contrattuale a favore degli apprendisti, a carico dell'Ente Bilaterale del Veneto (EBAV); prestazione che può essere richiesta tramite gli sportelli territoriali Ebav e che consiste in un importo pari a 400, 500 oppure 600 euro a seconda dell'anno di apprendistato. Uno degli aspetti più innovativi di questo accordo è che tali importi possono essere maggiorati (rispettivamente del 40%, 45% o 50%) in relazione al rendimento scolastico del giovane apprendista, secondo le regole che saranno stabilite dall'Ente Bilaterale del Veneto.

L'accordo è applicabile da tutte le imprese del Veneto (artigiane e PMI) che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali firmatarie ovvero dalle rispettive Confederazioni a livello nazionale.

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