Contrattazione

Alimentari Confapi, nel nuovo Ccnl meno vincoli per il tempo determinato

di Paola Sanna

Il 16 settembre 2016, tra Unionalimentari assistiti da Confapi e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 28 novembre 2013, per aziende e dipendenti della piccola e media industria alimentare.

Decorrenza e durata
Il nuovo contratto decorre dal 1° luglio 2016 e rimane in vigore fino al 30 giugno 2020, sia per la parte normativa che per quella economica.

Contratto a termine
Viene rivisitato l'articolo 8 in materia di contratto a tempo determinato e le norme contrattuali vengono aggiornate al dettato legislativo, modificato a opera del Dlgs 81/2015.

Queste in sintesi le modifiche introdotte:
• sono esenti dalla limitazione numerica pari al 20% le assunzioni effettuate per incremento di attività, per installazione e collaudo di nuove linee produttive, per esecuzione di commesse eccezionali, per esecuzione di un contratto di rete, per le attività stagionali così come individuate dallo stesso Ccnl e dalla ormai nota norma del 1963 (Dpr 1525/1963) e per una serie di altre ipotesi condivise dalle parti nel testo dell'accordo,
• gli intervalli temporali sono ridotti a 5 giorni per i rapporti di durata fino a 6 mesi e 10 giorni se la durata è superiore;
• la successione di contratti a termine è esclusa per le attività stagionali, ma il contratto individua tra le esclusioni anche i periodi di stagionalità legati alla disponibilità delle materie prime e ad altre attività concentrate in particolari periodi dell'anno, che possono subire intensificazioni di attività cicliche ovvero comunque legate a variazioni climatiche;
• è possibile derogare alle limitazioni quantitative anche in ipotesi di stipula di contratti per situazioni di difficoltà occupazionale in specifiche aree geografiche.

Somministrazione di lavoro
L'articolo 8 bis è interamente dedicato alla somministrazione di lavoro sia nella forma del tempo indeterminato, che in quella più flessibile del tempo determinato, specificando in questa seconda ipotesi in quali situazione ne sia ammessa la stipula.

Contratto a tempo parziale
L'articolo 10 viene modificato introducendo le novità apportate dal decreto legislativo 81/2015 e regolando in modo più specifico la disciplina delle precedenze nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, e della gestione delle clausole elastiche. L'accordo rivede anche la disciplina del lavoro supplementare, ponendo dei limiti e prevedendo una maggiorazione doppia (dal 15% al 30%) in caso di superamento degli stessi.

Congedi
L'articolo 13 dedicato alla disciplina delle diverse forme di assenza dal lavoro per congedo parentale, malattia del bambino, o per gravi motivi familiari viene ridisegnato accogliendo le modifiche apportate dal Jobs act al decreto legislativo 151. A questo proposito pare opportuno segnalare che il Ccnl riporta il testo dell'articolo 32 del decreto, indicando - probabilmente per un mero errore di stampa - che il congedo parentale può essere fruito entro i primi 13 anni di vita del bambino, ma la norma ne ammette la fruizione entro i primi 12 anni di vita. Ciò detto, l'accordo disciplina la possibilità di godere del congedo parentale in misura oraria, prevedendo un periodo minimo di 4 ore giornaliere

Apprendistato
Viene modificato l'articolo 14 del Ccnl, indicando tutte le particolarità che caratterizzano la stipula di un contratto di apprendistato nelle tre tipologie oggi ammesse (qualifica e diploma, professionalizzante e alta formazione e ricerca).

Lavoro flessibile
L'accordo introduce anche due nuove tipologie di esecuzione della prestazione e ne disciplina le modalità di gestione; si tratta del telelavoro e del lavoro agile, diversificando le due fattispecie in modo chiaro e opportuno.

Trattamento economico
L'aumento medio a regime condiviso tra le parti sociali è di 105,00 euro lordi mensili da erogare in 5 tranche con decorrenza luglio 2016, settembre 2017, dicembre 2018, dicembre 2019 e giugno 2020.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©