Contrattazione

Confprofessioni: nota sugli scatti di anzianità

di Cristian Callegaro

Attraverso propria nota pubblicata sul sito www.confprofessionilavoro.eu, la Confprofessioni propone un'analisi dell'istituto degli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali (c.c.n.l. del 17 aprile 2015).
Gli scatti o aumenti periodici di anzianità rappresentano un elemento retributivo aggiuntivo rispetto al minimo tabellare, istituito in via autonoma dalla contrattazione collettiva nazionale. La sua previsione è fondata sulla maggiore proficuità del lavoro prestato dal lavoratore con il progredire della sua anzianità di servizio.
L'articolo 117 del c.c.n.l. studi professionali stabilisce che il lavoratore subordinato ha diritto a 8 scatti di anzianità triennali, pari al seguente singolo importo, valevole dal 1° ottobre 2011:


LIVELLO / IMPORTO SCATTO
Quadri / euro 30,00
1° livello / euro 26,00
2° livello / euro 23,00
3° livello super / euro 22,00
3° livello / euro 22,00
4° livello super / euro 20,00
4° livello / euro 20,00
5° livello / euro 20,00


La maturazione di ogni scatto è strettamente correlata all'anzianità di servizio del lavoratore. Così, a titolo di esempio si computano nell'anzianità di servizio i periodo di assenza retribuita per maternità (congedo di maternità e paternità), malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG ad orario ridotto, contratti di solidarietà.
Va precisato che gli scatti maturati antecedentemente al 1° ottobre 2011 (di importo inferiore rispetto a quello attuale) non devono essere ricalcolati.
Nell'ipotesi di passaggio di livello che intervenga nel corso del triennio di maturazione di uno scatti, si applicherà agli scatti che matureranno in futuro il valore dello scatto riferito al nuovo livello di inquadramento. Non dovranno invece essere ricalcolati gli scatti già maturati.
Gli aumenti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti.
Vengono attribuiti a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. A titolo di esempio:
- se il triennio si compie il 13 marzo, lo scatto matura dal 1° aprile;
- se il triennio si compie il 29 marzo, lo scatto matura dal 1° aprile.
Ma se lo scatto si compie il 1° marzo, lo scatto maturerà dalla stessa data.

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