Contrattazione

Limiti ed esclusioni nel contratto a termine del settore legno-industria

di Rossella Quintavalle

Nel Ccnl legno arredo rinnovato con validità triennale (primo aprile 2016-31 marzo 2019) da FederlegnoArredo e da Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil il 13 dicembre 2016, trova spazio la nuova disciplina del contratto a termine, completamente rivisitata dopo le ultime modifiche transitorie apportate con l'accordo del 4 febbraio 2015.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge le parti regolamentano limiti ed esclusioni in relazione all'applicazione di tale istituto contrattuale. Tra lavoro in contratto a termine e contratto in somministrazione il lavoratore non potrà effettuare periodi superiori a 36 mesi complessivi, pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, salvo l'ulteriore proroga di 12 mesi prevista in questo caso dalla normativa vigente, tramite stipula presso la direzione territoriale del Lavoro competente per territorio.

Esclusione dal limite dei 36 mesi
Oltre ai casi di attività stagionali (Dpr 1525/1963), le parti hanno ampliato le ipotesi, già previste dal precedente Ccnl, in cui non si applica il limite temporale di 36 mesi:
a) attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
b) allestimento di stands fieristici, show-room;
c) attività connesse a corners ed esposizioni;
d) attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità difficilmente reperibili in tempi stretti.

Limiti numerici
L'azienda non potrà instaurare contratti a tempo determinato con un numero di lavoratori che superi il 20% (in precedenza il 30%) calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unita produttiva.
Se la percentuale ottenuta o la forza lavoro è inferiore a 5 unità, il datore di lavoro ha la possibilità di utilizzare fino a 2 contratti a termine, purché non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato in essere.

Esclusione dai limiti numerici
Rimangono comunque escluse dalle percentuali sopraindicate le assunzioni e termine effettuate per:
- attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
- allestimento di stands fieristici, show-room;
- attività connesse a corners ed esposizioni;
- attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficili da reperibili in tempi stretti e previo accordo con le Rsu;
- avvio di una nuova attività produttiva, per una durata non superiore a 12 mesi che diventano 18 per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno;
- lancio di un prodotto/servizio che presenti i caratteri di sperimentazione; anche in questo caso la durata non può superare i 12 mesi dall'inizio della produzione del prodotto/servizio.
Tali limiti ed esclusioni, ove se ne ravveda la necessità, possono essere elevati con accordo con le Rsu o con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali.

Termini di interruzione
I termini temporali di interruzione previsti dalla legge in caso di riassunzione con lo stesso lavoratore non trovano applicazione quando l'assunzione a termine avviene nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
- dall'avvio di una nuova attività e/o servizio e/o produzione, con una durata non superiore a 12 mesi elevabili a 18 per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno.;
- dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo con durata non superiore a 12 mesi dall'inizio della produzione del prodotto o servizio;
- in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi (articolo 51 del Dlgs 81/2015).

Diritto di precedenza
Ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, ha prestato attività lavorativa per un periodo complessivo superiore a 9 mesi presso la stessa azienda; al raggiungimento del termine di nove mesi, concorre, per le donne lavoratrici, l'eventuale periodo di congedo di maternità fruito durante l'esecuzione di un contratto a termine; le stesse, inoltre, come previsto dal Dlgs 81/2015, hanno diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha altresì diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
La volontà di esercitare il diritto di precedenza deve essere tuttavia manifestata per iscritto dal lavoratore all’azienda entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (tre mesi per il lavoratore stagionale) e si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del contratto. Immutata la disciplina relativa al periodo di prova e di comporto già previste dal Ccnl del 2010.

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