Contrattazione

Metalmeccanici, diritto alla formazione in azienda

di Giampiero Falasca

Il nuovo Ccnl dei metalmeccanici investe in maniera decisa sulla formazione continua, strumento essenziale per adeguare le competenze dei lavoratori ai rapidi cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale. Questo investimento si traduce nel riconoscimento di un diritto individuale alla formazione: ciascuna azienda dovrà erogare a tutti i dipendenti a tempo indeterminato (con le modalità individuate da Fondimpresa) un percorso formativo della durata di 24 ore procapite nell’arco di un triennio.

Se l’impresa non eroga la formazione, il lavoratore, che entro la fine del secondo anno non è stato coinvolto in alcun percorso e non ha programmato il suo coinvolgimento per l’anno successivo, ha diritto a partecipare a iniziative formative esterne all’azienda (finalizzate ad acquisire competenze trasversali, linguistiche, tecniche e gestionali) della durata di 24 ore, con costi a carico del datore per i due terzi (entro un importo massimo di 300 euro).

Il nuovo accordo collettivo riforma in maniera decisa anche la disciplina dei permessi per l’assistenza di familiari con problemi di disabilità grave, materia regolata dalla legge 104/1992.

Il nuovo accordo collettivo introduce un obbligo di programmazione delle assenze: il lavoratore che intende fruire dei permessi deve presentare un piano mensile, con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione. Così, ad esempio, per i permessi da fruire a marzo, il piano deve essere presentato entro il 18 febbraio.

La norma non chiarisce le conseguenze del mancato rispetto di questo termine. Sembra logico ipotizzare che, in caso di presentazione tardiva del piano, il lavoratore dovrà negoziare con l’azienda le modalità di fruizione dei permessi nel mese di riferimento.

Il termine di 10 giorni non deve essere rispettato da chi è in grado di dimostrare l’esistenza di ragioni di «necessità e urgenza» con qualsiasi mezzo idoneo a confermare la veridicità delle motivazioni addotte.

L’onere di programmazione viene introdotto anche per i congedi parentali, in caso di utilizzo su base oraria o giornaliera. In questo caso il dipendente deve presentare al datore di lavoro un piano di programmazione mensile, entro 7 giorni prima della fine del mese antecedente a quello di fruizione (il termine è di 15 giorni prima dell’assenza, se l’utilizzo non è su base oraria o giornaliera).

Il lavoratore deve indicare il numero di giornate equivalenti alle ore richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi. Sono stabiliti termini ridotti a fronte di impedimenti oggettivi (in tal caso sono sufficienti 2 ore prima dall’inizio del turno e la documentazione attestante l’impedimento deve essere fornita entro i 2 giorni successivi).

La norma collettiva precisa, infine, che l’utilizzo dei congedi parentali su base oraria è frazionabile solo per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere (1 o 2 ore per i part time pari o inferiori a 20 ore).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©