Contrattazione

Attività minerarie: lo smart working entra nel rinnovo contrattuale

di Rossella Quintavalle

Nel rinnovo del CCNL per le attività minerarie siglato il 15 febbraio u.s. tra i sindacati del settore Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Assomineraria-Confindustria, oltre al miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori del settore, i sottoscrittori hanno provveduto ad adeguare il contenuto delle diverse discipline alla normativa vigente, introducendo importanti istituti contrattuali quali il telelavoro e lo Smart working.
Le parti non hanno inoltre dimenticato di affrontare temi di grande attualità, inserendoli nel contesto contrattuale.

Molte le novità rispetto alla precedente stesura del 2013. La tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro fa il suo ingresso nel testo dell'accordo con l'intento di promuovere azioni intese a prevenire comportamenti offensivi della dignità di ambo i sessi al fine di condividere un ambiente di lavoro sereno e senza alcuna forma di discriminazione.
Viene disciplinata, inoltre, l'astensione dal lavoro per un massimo di tre mesi a favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione in quanto vittime di violenza di genere.
Nell'ambito dell'ammodernamento contrattuale, viene esteso ai lavoratori di ambo i sessi, in caso di unione civile, il congedo matrimoniale della durata di 15 giorni consecutivi.
Tra le azioni sociali i sottoscrittori non mancano di prestare attenzione ai lavoratori che necessitano di esigenze particolari al fine di assistere il coniuge, il convivente o un parente entro il secondo grado che siano malati irreversibili o di lunga durata; in tali evenienze l'azienda valuterà la possibilità di concedere permessi non retribuiti, ovvero orari flessibili che siano compatibili con l'esigenze impellenti del lavoratore. Introdotta altresì la possibilità di concedere, in caso di coniuge o parente entro il 1° grado affetti da AIDS, un'aspettativa non retributiva per tutta la durata della terapia e comunque per un periodo non superiore ai tre anni, ovvero permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di sei mesi.

Fa l'ingresso nel rinnovato CCNL la regolamentazione della cessione gratuita dei ROL, dei permessi ex festività soppresse e delle ferie ulteriori rispetto alle previsioni di cui al D.lgs. 66/2003. Il lavoratore, al fine di consentire ad un collega di provvedere alla assistenza propria o dei figli minori che si trovino in particolari condizioni di salute tali da richiedere cure costanti, può cedere gratuitamente le proprie ferie e permessi maturati negli anni precedenti a quello della richiesta.

Anche in campo di volontariato le parti si dimostrano sensibili ai sempre più frequenti accadimenti che richiedono l'ausilio di soggetti volontari, e considerano la necessità dei lavoratori impegnati a svolgere un'attività di particolare significato umanitario in relazione al volontariato di solidarietà sociale, di protezione civile e nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, individuando, a secondo della tipologia, specifiche regole. In merito all'istituto del telelavoro, previsto da un accordo interconfederale del 2004 alla luce di quanto già stabilito a livello di Comunità europea, i convenuti, considerando tale modalità di lavoro un mezzo attraverso il quale si modernizza l'organizzazione del lavoro andando nel contempo incontro alle esigenze dei lavoratori nella conciliazione della vita lavorativa con quella familiare, prevedono, nell'ambito del mutamento del luogo di adempimento lavorativo, sia la modalità di telelavoro svolto di norma presso il domicilio del lavoratore, sia il lavoro organizzato al di fuori delle strutture aziendali presso centri o postazioni satellite. Tale modalità di prestazione dell'attività lavorativa, che può essere prevista sia all'atto dell'assunzione che nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo, è di carattere volontario sia per il lavoratore che per l'azienda e non influisce nell'inserimento del telelavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato. Tali lavoratori sono soggetti alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro identiche a quelle previste per coloro che svolgono il proprio lavoro all'interno dell'azienda e debbono consentire eventuali accessi di organi ispettivi e, previo congruo preavviso, visite di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.

Nel disciplinare il lavoro agile o "Smart Working" le parti concordano che tale modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato ha l'obiettivo di incrementare la produttività aziendale, favorendo, anche in questo caso, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Anche tale forma di prestazione dell'attività lavorativa non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, oltre a non apportare modifiche sulla sede di lavoro, né sul livello retributivo.

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