Contrattazione

Nel Ccnl dell’area alimentazione torna il contratto di reinserimento

di Fabio Antonilli

Con l'accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione sottoscritto Il 23 febbraio 2017 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil è stata prevista una nuova tipologia di contratto a tempo a termine finalizzato a favorire il reinserimento lavorativo di alcune specifiche categorie di lavoratori, che per età o altre situazioni soggettive od oggettive hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro.
Si tratta di una tipologia negoziale che ricorda il noto – ed oramai abrogato – contratto di inserimento o reinserimento introdotto per la prima volta dal d.lgs. 276/2003.

Esso infatti si applica a tutti i soggetti che abbiano più di 40 anni di età; ai lavoratori sospesi o disoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione; nonché i cd. lavoratori svantaggiati individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 marzo 2013.

Ad esso si applica la disciplina contrattuale del “Contratto a tempo determinato” nonché le previsioni del d.lgs. 81/2015.

Tuttavia le parti hanno definito alcune novità quale ad esempio la durata massima non superiore ai 24 mesi comprensivi di eventuale proroghe e rinnovi; un periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito.

In particolare è stato previsto che durante il periodo di «reinserimento al lavoro» sarà riconosciuto un salario determinato con il sistema del cd. sottoinquadramento, tale che per la prima metà del periodo contrattualmente definito esso sarà inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto, per la seconda metà del periodo sarà inferiore di un livello rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.

Al fine di favorire l'inserimento del lavoratore nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto ad impartire apposita formazione per un periodo non inferiore a 24 ore. Tale ore di formazione sono comprensive della formazione in sicurezza relativa al rischio specifico prevista per legge.

Sono state inoltre definite delle specifiche «clausole di contingentamento» che stabiliscono limiti quantitativi alle assunzioni con tale tipologia. Pertanto, ciascun azienda potrà procedere alle assunzioni rispettando i seguenti limiti: 2 contratti a termine nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti; 3 contratti a termine nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti.

Nei casi in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di reinserimento al lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto collettivo.

Al fine di favorire un uso corretto dello strumento è stato infine previsto che esso non può essere sottoscritto da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi.

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