Contrattazione

Nel cedolino di marzo l’una tantum per i metalmeccanici dell’industria

di Cristian Callegaro

Con il cedolino paga di marzo, a breve in elaborazione, i dipendenti – aventi diritto – di aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle industrie metalmeccaniche e della installazione di impianti riceveranno in busta paga l'una tantum fissata attraverso l'accordo di rinnovo sottoscritto il 26 novembre 2016 tra Federmeccanica e Assistal, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.

Sulla base delle successive indicazioni fornite attraverso note e verbali delle parti datoriali, l'importo da corrispondere dovrà tener conto dei seguenti criteri di spettanza e calcolo:
- l'una tantum spetta ai lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017;
- la somma forfettaria, pari a 80,00 euro, è suddivisibile in tre quote mensili, essendo riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017; al riguardo, la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero;
- l'importo è stato quantificato in misura onnicomprensiva considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto;
- l'una tantum non è assorbibile;
- l'importo deve essere riconosciuto a tutti i lavoratori (compresi quelli a tempo determinato, agli apprendisti ed ai lavoratori somministrati); per i lavoratori a tempo parziale l'importo va riproporzionato in relazione all'orario di lavoro ridotto svolto;
- sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale comprese tutte le tipologie della Cig; non sono invece utili ai fini della maturazione dell'una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita;
- l'importo dell'una tantum è assoggettato a contribuzione ordinaria ed a tassazione corrente.

Si rammenta che gli importi dei minimi tabellari sono rimasti invariati rispetti a quelli previgenti; gli stessi verranno aumentati dal mese di giugno 2017.
Infatti, in via sperimentale per la vigenza dell'accordo di rinnovo è stato introdotto un innovativo meccanismo di definizione dei minimi contrattuali, in base al quale:
- per l'anno 2016 sono confermati gli importi in essere;
- dal 2017, nel mese di maggio di ogni anno le parti calcoleranno gli incrementi dei minimi contrattuali adeguandoli – con il cedolino paga di giugno – sulla base dell'inflazione consuntivata misurata con l'Ipca al netto degli energetici importati; al riguardo, nel mese di giugno 2017 si prenderà a riferimento il tasso medio di variazione del 2016 sul 2015.
Lo stesso criterio di adeguamento sarà applicato anche ai valori delle indennità di reperibilità e di trasferta.

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