L'esperto rispondeContrattazione

Festività di domenica e congedo straordinario

di Luca Vichi

La domanda

Un lavoratore cui si applica il CCNL Commercio Confcommercio, assente l'intero mese in modo continuativo per congedo straordinario di cui all'articolo 42 del D.LGS. 151/2001 retribuito dall'Inps, ha diritto al pagamento della festività cadente di domenica?

Si ritiene che la risposta sia affermativa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della Legge n. 90/1954. Tale disposizione prevede che il trattamento economico delle festività debba essere corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: - infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; - riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; - sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore; - sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; - sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. Sebbene non espressamente citato il congedo straordinario, appare corretto infatti fare rientrare per analogia tale casistica tra quelle in precedenza citate.

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