Contrattazione

La detassazione dei premi di risultato approda in Lombardia per Artigiani e PMI

di Fabio Antonilli

Il 31 marzo 2017 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese Lombardia, CNA Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia e i sindacati dei lavoratori Cgil Lombardia, Cisl Lombardia, Uil Lombardia è stato sottoscritto l'Accordo interconfederale regionale per la detassazione dei premi di risultato e/o servizi di welfare a valere per la regione Lombardia.
L'accordo territoriale definisce l'ambito di applicazione relativamente alle imprese che abbiano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti: a) siano associate alle organizzazioni datoriali firmatarie dell'Accordo lombardo; 2) applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie il presente Accordo; 3) conferiscano espresso mandato ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie dello stesso Accordo territoriale.
Dunque l'accordo è applicabile da parte delle imprese (artigiane e pmi) che per dimensioni e caratteristiche non abbiano una rappresentanza sindacale interna (RSA/RSU) con cui stipulare un accordo sui premi di risultato. In questo caso i datori di lavoro potranno aderire all'Accordo seguendo le modalità e gli obblighi di comunicazione di cui si dirà meglio a seguire.
Resta comunque fatta salva la possibilità per le imprese di optare, in alternativa, per la stipula di un accordo aziendale da sottoscriversi con almeno una delle organizzazioni territoriali di Cgil, Cisl e Uil; in questo caso si avvarranno dell'assistenza sindacale delle organizzazioni datoriali cui aderiscono o conferiscono espresso mandato.
Attuando l'Accordo territoriale le imprese, ai fini dell'erogazione del premio, potranno prendere a riferimento gli indicatori elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto interministeriale 25 marzo 2016, ivi compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 20) “Altro (indicare)” della medesima sezione 6.
Nell'Intesa è stata sottolineata l'importanza che riveste la cd. condizione di incrementalità degli obiettivi, necessaria per accedere al trattamento fiscale agevolato. Pertanto, l'incremento dei parametri deve essere effettivo e deve poter essere verificato, nell'arco di un periodo congruo, che può anche essere inferiore a un anno, attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
I datori di lavoro che desiderino applicare l'Accordo territoriale, e dunque interessati ad erogare dei premi di risultato, sono dunque tenuti a rispettare l'obbligo di comunicazione nei confronti dei propri dipendenti. Pertanto, anche con modalità informatiche, invieranno una comunicazione scritta ai lavoratori nella quale si dichiara che in applicazione dell'Accordo territoriale viene istituito un premio di risultato e si forniscono tutte le informazioni utili ivi specificate (il periodo preso a riferimento, gli indicatori adottati, il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, ecc. ). La medesima comunicazione, deve essere inviata al Comitato Bilaterale sulla Produttività.
Il datore di lavoro, successivamente, una volta concluso il periodo di riferimento previsto deve procedere a svolgere la verifica dei risultati attesi; di ciò ne darà informazione scritta ai lavoratori e al predetto Comitato bilaterale.
E' stata inoltre prevista la possibilità per il lavoratore di esercitare la cd. opzione welfare, in questo caso i datori di lavoro devono indicare nella comunicazione se in alternativa al premio lo stesso lavoratore può scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sottoforma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare).
La valutazione circa la conformità dei contenuti della Comunicazione all'accordo territoriale sarà effettuata, entro 10 giorni, dal “Comitato Bilaterale sulla Produttività”, che rappresentando pariteticamente le parti firmatarie dell'Accordo territoriale, avrà inoltre il compito di valutare costantemente lo stato di attuazione dell'accordo territoriale. Il Comitato svolgerà le proprie attività nel rispetto delle regole sulla privacy.
L'accordo territoriale sarà depositato per via telematica a cura della Bilateralità regionale nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del DM 25 marzo 2016 utilizzando il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.
Successivamente al deposito i datori di lavoro che intendano applicare l'accordo - ancor prima dell'erogazione delle somme detassabili - dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il medesimo Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016. Tale adempimento resta comunque necessario sulla base di quanto specificato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©