Contrattazione

Naspi, Irap e contributo addizionale nell’Avviso comune siglato con Federalberghi

di Rossella Quintavalle

In data 10 aprile 2017, Federalberghi e le organizzazioni dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato un avviso comune al fine di rappresentare la necessità di provvedere al prolungamento delle fasi stagionali di attività con conseguente salvaguardia dell'occupazione nel settore turismo, formalizzando alcune richieste fra cui una modifica della disciplina Naspi al fine di assicurare un trattamento almeno pari a quello percepito in precedenza, la riduzione del cuneo fiscale e la proroga dell'esenzione dal contributo aggiuntivo dell'1,4%, il tutto relativamente ai rapporti di lavoro stagionali.

I firmatari sono d'accordo nel constatare che la stagionalità costituisce uno dei punti cruciali dell'economia turistica, per cui si rende necessaria una adeguata rivisitazione delle politiche legislative e contrattuali che incrementino progressivamente il periodo di attività delle imprese salvaguardando l'occupabilità dei lavoratori impegnati in questo settore che subisce inevitabili rallentamenti nei cicli produttivi in alcuni periodi dell'anno, con ripresa soprattutto nei periodi estivi quando il numero medio dei dipendenti raggiunge un picco superiore di oltre il 35% rispetto ai valori minimi registrati in corso d'anno.

Questione Naspi
Per comprendere le difficoltà economiche e di sostegno al reddito dei lavoratori stagionali durante i periodi di fermo lavorativo, i sottoscrittori ripercorrono e lamentano la normativa susseguitasi nel tempo relativamente al calcolo della durata della Naspi per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali.
L'articolo 5 del Dlgs del 4 marzo 2015, n. 22, stabilisce che la Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione; tale previsione ha determinato un peggioramento delle condizioni reddituali in quanto ha previsto un trattamento inferiore rispetto a quello spettante ai sensi della previgente disciplina. In seguito, il Dlgs del 14 settembre 2015, n. 148, aveva temporaneamente ovviato a tale penalizzazione stabilendo che per i soli lavoratori con qualifica di stagionale nei settori in esame e relativamente agli eventi di disoccupazione intercorsi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, in presenza di una durata della Naspi inferiore a 6 mesi, «ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-Aspi 2012 fruite negli ultimi quattro anni». In continuità alla previsione normativa precedente, l'articolo 43 del Dlgs n. 148/2015, con l'aggiunta del comma 4 bis ad opera dell'articolo 2 del Dlgs del 24 settembre 2016, n. 185, ha previsto un trattamento economico di disoccupazione, derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, a favore dei lavoratori con qualifica di stagionali con particolari caratteristiche contributive, esclusivamente per le cessazioni intervenute nell'anno 2016.

In particolare, la citata norma dispone che, qualora la durata della Naspi calcolata ai sensi
dell'articolo5 del Dlgs n.22/2015, risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i
periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad
erogazione di prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-Aspi e Naspi, la sua durata è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra i periodi
così determinati non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso il tempo di riscossione della Naspi così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi, come anche ampiamente illustrato dall'Inps con circolare 224 del 2016. In considerazione del fatto che, come stabilito dall'articolo 5 del Dlgs 22/2015, la misura della prestazione viene commisurata al numero di settimane di contribuzione, a prescindere dal numero di giornate per le quali la contribuzione è effettivamente versata, è evidente che si potrà avere, a parità di contribuzione di numero di giornate lavorate, un trattamento inferiore per i casi in cui la prestazione lavorativa sia stata distribuita lungo un maggior numero di settimane.

Le parti inoltre fanno presente che il 21 luglio 2016 la Xl Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a promuovere l'estensione della disciplina transitoria in materia di Naspi per i lavoratori stagionali, prevedendo la possibilità che tale erogazione sia subordinata alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento e che, durante i periodi di inattività, i lavoratori possano svolgere attività di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.
Inoltre era stata già sollevata, nel Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022, la necessità di provvedere a sistemare la situazione dei lavoratori stagionali che si sono visti decurtare i trattamenti economici per effetto delle rinnovate norme sulla disoccupazione.

Per quanto convenuto, le parti richiedono che la disciplina della nuova Naspi venga modificata al fine di determinare un trattamento in ogni caso non inferiore a quello previsto dalla normativa previgente, oltre alla possibilità di consentire il mantenimento di un sostegno al reddito certo e relative condizioni contributive la cui decurtazione comporterebbe, per tali lavoratori, un forte rischio di povertà.

Questione Irap
La legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015 all'articolo 1, comma 73, stabilisce che
la deduzione dalla base imponibile Irap «è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».

I convenuti a tal proposito richiedono che la deduzione Irap, relativamente ai contratti di lavoro stagionali il cui utilizzo è determinato da fattori indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, sia ulteriormente elevata, e che tale deduzione così come prevista dalle attuali norme, venga riconosciuta unicamente alle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Questione contributo addizionale
Come disposto dall'articolo 2, comma 28, della legge del 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai rapporti di lavoro subordinato a termine il datore di lavoro applica un contributo addizionale a suo carico pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e che da tale contributo sono esentati i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui al Dpr n. 1525/1963), nonché, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. A tal proposito le parti richiedono che tale esenzione dal versamento del contributo addizionale sia prorogata al 31 dicembre 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©