Contrattazione

Lavoro agile : parte la sperimentazione nelle Ferrovie dello Stato

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° settembre partirà la sperimentazione del lavoro in modalità smart-working o agile nelle Ferrovie italiane: è l'effetto dell'Accordo firmato il 2 maggio scorso alla presenza dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle parti sociali. Il periodo di sperimentazione durerà sei mesi e servirà per testare formule lavorative innovative, anche sotto il profilo tecnologico e organizzativo, allo scopo dichiarato di focalizzare l'attenzione dei dipendenti sul conseguimento degli obiettivi, nonché aumentare la flessibilità della prestazione lavorativa, modellandola sulle esigenze dei singoli lavoratori. La prestazione potrà essere svolta, nei giorni espressamente dedicati, dalla residenza del lavoratore, o altra dimora purché comunicata all'azienda, ovvero da altro luogo specificato nell'accordo individuale. Quest'ultimo dovrà anche specificarne le modalità di esecuzione, quelle di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore, nonché gli strumenti informatici assegnati ed i relativi controlli esercitati dalla azienda. La prestazione in smart-working non inciderà sul normale trattamento normativo e retributivo contrattualmente previsto per un lavoratore comparabile, salvo specifiche eccezioni (ad esempio per il lavoratore agile non è ammesso il lavoro notturno o straordinario). L'adesione è comunque su base volontaria: dovrà essere presentata una apposita domanda alla quale l'azienda dovrà rispondere nei trenta giorni successivi. Anche il recesso, esercitabile dal lavoratore come dall'azienda, dovrà essere richiesto in forma scritta, con preavviso normalmente stabilito in trenta giorni (dieci nel caso di assegnazione del lavoratore ad un'attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato concordato lo smart-working, al venir meno delle ragioni personali che hanno motivato il lavoratore a fare richiesta di smart-working, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'accordo individuale da parte del lavoratore o dell'azienda, e, infine, per sopraggiunte obiettive ragioni aziendali o del lavoratore).

Un nutrito capitolo dell'Accordo è dedicato alla formazione, che dovrà interessare, prima della sperimentazione, i soggetti coinvolti. Gli specifici obiettivi formativi riguarderanno le modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di smart-working, soprattutto con specifico riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si prevede espressamente che, al termine della sperimentazione, le Parti ne valuteranno congiuntamente i risultati al fine di definire le fasi successive di implementazione dell'istituto, anche alla luce delle innovazioni legislative intervenute nel frattempo (lo scorso 10 maggio è stato definitivamente approvato il disegno di legge che introduce il lavoro agile nel nostro ordinamento).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©